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Condotta dei collaboratori di giustizia. Tar Lazio: è decisiva per la revoca delle misure di protezione

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 La revoca delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia è disposta quando per effetto della condotta di vita del soggetto interessato:

  • non è più possibile assicurare le predette misure;
  • queste ultime risultano superflue perché il comportamento del collaboratore di giustizia è indicativo del suo reinserimento nel circuito criminale o del mutamento o della cessazione della situazione di pericolo conseguente alla collaborazione(ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2541).

Questo è quanto è stato ribadito dal Tar Lazio, con sentenza n. 6857 del 30 maggio 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Il ricorrente è fratello di un collaboratore di giustizia che:

  • è stato inserito nel programma speciale di protezione di quest'ultimo, in qualità di familiare;
  • ha reso dichiarazioni collaborative all'autorità giudiziaria.

È accaduto che egli ha avuto dei contrasti con l'allora coniuge, in conseguenza dei quali gli sono stati contestati gravi comportamenti che hanno portato la Commissione centrale a procedere alla revoca del programma di protezione nei suoi confronti.

Contro il provvedimento di tale Commissione, il ricorrente ha proposto opposizione e così il caso è giunto dinanzi al Tar Lazio. 

La decisione del Tar.

Innanzitutto, i Giudici amministrativi prendono in esame la normativa applicabile alla fattispecie in esame, ossia l'art. 13 quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991 che, al primo comma, stabilisce che: «le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio [...], possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge». Al secondo comma, tale disposizione si sofferma sulle varie tipologie di revoca, ossia:

  • la revoca obbligatoria, che viene disposta quando il soggetto interessato non osserva gli impegni previsti per lo stesso dalla legge (art. 12, comma 2, lett. b ed e, decreto legge su richiamato) e commette reati indicativi del suo reinserimento nel circuito criminale;
  • la revoca facoltativa che viene disposta quando il soggetto interessato i) non osserva gli impegni previsti dalla legge (art. 12 del suddetto decreto legge), ii) commette reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, iii) rinuncia alle misure di protezione, iv) rifiuta di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, v) ritorna senza autorizzazione nei luoghi dai quali si è trasferito, vi) compie azioni dirette a rilevare o a divulgare la sua identità e il luogo di residenza

In presenza di tali condotte, il prefetto e il Servizio centrale di protezione informano la Commissione centrale, la quale «chiede all'Autorità proponente, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o al Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di esprimere un parere in ordine alla modifica o alla revoca delle speciali misure di protezione.

 Se le predette Autorità non emettono il parere entro trenta giorni dalla richiesta della Commissione centrale, quest'ultima decide nel merito e se non ritiene di prorogare ulteriormente il termine», revoca le misure di protezione (art. 11, d.m. 23 aprile 2004, n. 161, recante il Regolamento ministeriale attuativo delle disposizioni di legge sulle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni).

In tali casi, la P.A. prima di procedere con la revoca, valuta anche «il tempo trascorso dall'inizio della collaborazione, la fase e il grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e le situazioni di pericolo».

Chiarito il quadro normativo di riferimento, tornando alla fattispecie in esame, il Tar afferma che, nel corso del giudizio, è emerso che il ricorrente i) ha assunto un comportamento ingiurioso nei confronti della moglie sul luogo di lavoro di quest'ultima; ii) ha rivelato il suo indirizzo, vantandosi di essere collaboratore di giustizia e facendosi recapitare posta da parte di terzi non autorizzati; iii) ha detenuto una pistola.

Tutte queste condotte, ad avviso dei Giudici amministrativi, rientrano proprio nelle ipotesi di cui alla revoca facoltativa. Con l'ovvia conseguenza che, a loro parere, bene ha agito la Commissione centrale nell'adottare il provvedimento impugnato. Infatti, secondo il Tar, quest'ultima ha enunciato «in modo circostanziato le sue valutazioni compiute [...] in ossequio al quadro normativo innanzi indicato, e conclusivamente, con motivazione del tutto esente da censure, ha ritenuto la violazione degli obblighi comportamentali da parte del ricorrente in uno con le denunce dallo stesso riportate, incompatibile con la prosecuzione del programma di protezione, disponendone, così la revoca».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, confermando il provvedimento impugnato. 

 

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