Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Condanna penale può precludere rilascio patente guida

Lo ha affermato il T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione IV, con Sentenza 26 maggio 2016 n. 1449.
La pronuncia del G.A. di primo Grado, è stata resa a definizione del ricorso proposto da un cittadino che si era visto rigettare la sua richiesta di rilascio del titolo abilitativo alla guida
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per assenza dei requisiti morali richiesti dal quinto comma dell´art. 120 del Decreto Legislativo n. 285/1992, stante la sussistenza, a suo carico, di una sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Caltagirone – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari per la vendita, l´offerta in vendita, l´acquisto e la illecita
detenzione in concorso di sostanze stupefacenti.
Da qui il ricorso giurisdizionale, con cui venivano dedotti svariati motivi di censura, tra i quali violazione e falsa applicazione del detto art. 20, eccesso di potere per manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti presupposti, contraddittorietà della motivazione e difetto di istruttoria.
Il Collegio accoglieva la domanda cautelare incidentalmente proposta con propria ordinanza.
In sede di udienza pubblica, il difensore del ricorrente dichiarava il rilascio da parte della Motorizzazione della patente di guida chiedendo di depositare tale documento, ma la difesa erariale rilevava che il titolo di guida in questione era stato rilasciato al ricorrente esclusivamente per adempiere a quanto statuito con l´ordinanza cautelare a suo tempo concessa.
Il T.A.R. premetteva che il diniego dell´istanza proposta dal ricorrente era stato motivato in base alla "trasmissione da parte della Prefettura di Catania al predetto CED , del dato relativo ad elementi ostativi al rilascio del titolo abilitativo alla guida" rappresentato dal precedente penale indicato in precedenza.
Osservava poi il Collegio che la postulata (dalla difesa del ricorrente) necessità di "superare il rigido automatismo con cui di fatto ha operato sinora l´organo amministrativo, a fronte di una valutazione comparativa che tenga conto dei presupposti di fatto e della dimostrata ed effettiva pericolosità sociale del singolo soggetto", non meritasse alcuna adesione.
L´art. 120 sopra citato, operava infatti una specifica individuazione dei reati ritenuti presuntivamente tali da non consentire, in ragione della pericolosità sociale del soggetto condannato, il rilascio della licenza di guida, tra i quali quello in ragione del cui accertamento il ricorrente aveva riportato la condanna penale ostativa.
Pertanto, ha concluso sul punto la Sezione, a fronte della pericolosità sociale discendente, in base ad una valutazione effettuata ex ante dal legislatore, dalla sentenza penale di condanna per determinati fatti di reato, non vi è alcun "automatismo" da superare; piuttosto, la possibilità di superare la preclusione discendente dalla comminata sanzione penale attraverso la riabilitazione, nella specie mai intervenuta in favore del ricorrente in relazione alla sentenza penale menzionata in precedenza.
Da qui il rigetto del ricorso.
Sentenza allegata
Documenti allegati
Dimensione: 142,75 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Sentenza riproduce contenuto atti di parte, nessun...
Società: azione responsabilità ex art. 2476 C.C., ...

Cerca nel sito