Sull´argomento si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, sezione VI Civile - 1 con Sentenza n. 17931/16 depositata in data 12 settembre.
In proposito, la suprema Corte, come precedentemente statuito, ha precisato che, in linea di principio, per i procedimenti di cui agli articoli 330 e 333 cod. civ, la competenza va attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d´appello in composizione ordinaria, se sia pendente, invece, il termine per l´impugnazione o sia stato interposto appello.
Il Supremo Collegio ha infatti precisato che, nel caso in questione, le "pur rilevanti" osservazioni della parte ricorrente non erano idonee al mutamento dell´indirizzo adottato con regolarità dalla Corte di legittimità, e che pertanto, nel caso di procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale proposto prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., vige il principio, complementare a quello sopra enunciato secondo cui "il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all´art 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell´interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell´art. 111 Cost., nell´art. 8 CEDU e nell´art. 24 della Carta di Nizza".
Pertanto, nel caso "de quo ", nel quale era stato proposto ricorso per regolamento necessario di competenza dalla madre, tale principio non è stato ritenuto suscettibile di applicazione, essendo stato proposto dapprima il giudizio avanti al tribunale ordinario
Conseguendo a ciò consegue la reiezione del ricorso, essendo stata correttamente dichiarata, alla luce di quanto precisato dai Supremi Giudici, la competenza del tribunale ordinario.
Sentenza allegata
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