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Compenso avvocati. Il parere di congruità ex art.7 L. n. 49/2023 in materia di equo compenso

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 Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it

https://www.cortedicassazione.it/

Con parere n. 18 del 31 maggio 2023 il Consiglio Nazionale Forense è stato chiamato ad esprimersi sull'interpretazione dell'art.7 della L. 21 aprile 2023 n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

Il parere del Consiglio

Sul punto il Consiglio ha evidenziato come il primo comma del succitato articolo prevede un nuovo canale preferenziale per ottenere il pagamento del credito professionale alternativo alle procedure di cui agli art.633 c.p.c. e all'art. 14 D. Lgs. n.150/2011.

Si tratta del parere di congruità, cui la nuova legge sull'equo compenso attribuisce efficacia di titolo esecutivo. Nello specifico la suddetta disposizione stabilisce che "il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista, costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate" purché ricorrano due condizioni:

  1. se il titolo viene rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla L.241/1990;
  2. se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art.281 undecies c.p.c. entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

A parere del Consiglio la norma introduce un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa oltre a quelli previsti dall'art. 474, comma 2, n.1 c.p.c. (che prevede tra i titoli esecutivi le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva). 

 Il titolo così formato soddisfa appieno i requisiti previsti dal codice di rito, ossia l'esistenza di diritto certo, liquido ed esigibile, senza che vi osti la natura stragiudiziale del titolo, atteso che per l'art.474 c.p.c. i titoli esecutivi sono anche stragiudiziali purché previsti dalla legge.

Tra l'altro la norma disciplina anche il possibile giudizio di opposizione, il quale:

  • deve essere instaurato entro quaranta giorni dalla notificazione del parere di congruità;
  • deve svolgersi con le forme di cui all'art. 14 DL.gs. n.150/2011 davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere stesso.

Ne consegue che, una volta decorsi i quaranta giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente, il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti, e il creditore può, pertanto, procedere alle conseguenti azioni esecutive (CNF parere n. 18 del 31 maggio 2023).

In passato anche la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di esaminare il parere di congruità sottolineandone la duplice funzione, ossia

  • esprimere un giudizio critico sulla parcella; per cui il parere di congruità costituisce un atto provvedimentale, quindi amministrativo, compreso nelle attribuzioni dei consigli dell'ordine, i quali sono tenuti a rilasciarlo;
  • nonché esprimere la valutazione di congruità del "quantum", attraverso un motivato giudizio critico (cfr. Cassazione 19427 dell'08/07/2021) (ndr).

 Peraltro la stessa Cassazione ha affermato che

  • "in tema di liquidazione dei compensi degli avvocati, (...) l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi (…) del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi decreti ministeriali attuativi" e che
  • nei casi previsti dall'art.633 relative alle prestazioni giudiziali o stragiudiziali degli avvocati, "l'art. 636, ult. comma, c.p.c. prescrive che il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640 cod.proc.civ., deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali. Il parere di congruità ha dunque un'efficacia vincolante in sede di emissione di decreto ingiuntivo (Cass. 7 maggio 1997, n. 3272; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1874), ma perde questa efficacia nel giudizio di opposizione ex art. 645 cod.proc.civ., nel quale il giudice è libero di discostarsene, salvo l'obbligo di fornire congrua motivazione, spettando in ogni caso al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella" (cfr. da ultimo Cassazione 19427 dell'08/07/2021).

Oggi, grazie alle previsioni della nuova Legge sull'equo compenso i pareri di congruità, purché sussistano le condizioni succitate, costituiscono titolo esecutivo di natura amministrativa e legittimano l'avvio immediato dell'azione esecutiva con l'atto di precetto senza necessità di esperire il preventivo procedimento monitorio ex art. 633 e ss. c.p.c. o di avviare il giudizio di cui all'art. 14 del D. Lgs. 150/2011. Ciò con l'evidente vantaggio per il professionista di evitare la dispendiosa fase del procedimento monitorio (ndr).

 

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