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Commette reato il Cancelliere che rivela a chi non è titolato i nomi degli iscritti nel registro degli indagati

I giudici della Sesta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 22276 dell´8 giugno 2016, hanno stabilito che il Cancelliere di un Tribunale che rivela a un terzo notizie relative alle iscrizioni di un certificato penale a chi non è titolato o a riceverle, deve ritenersi penalmente responsabile per aver commesso il reato di rivelazioni di segreti d´ufficio ex art. 326 C.P.
Così decidendo, i giudici della Suprema Corte, hanno respinto la tesi difensiva dell´imputato secondo cui del reato di rivelazioni di segreti d´ufficio si sarebbe dovuto rispondere penalmente solo nell´ipotesi di rivelazioni di notizie coperte da segreto d´ufficio e non anche nell´ ipotesi in cui siano state diffuse notizie in violazione delle specifiche disposizioni, come nel caso di specie dall´art 110 bis disp. att. c.p.p. Per i giudici della sesta sezione pertanto si risponde del reato di cui all´art 326 CP anche nell´ipotesi in cui siano state indebitamente diffuse notizie, in violazione delle norme sul diritto di accesso agli atti della P.A come nel caso della violazione delle norme sul diritto di accesso alle notizie (art 335 CPP e 110 bis Disp. Att. c.p.p.).
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