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Commette reato di truffa chi varca il casello autostradale senza l'apposita card

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​I giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. del 56933 del 18 dicembre 2018 hanno stabilito che commette il reato di truffa e non quello meno grave di insolvenza fraudolenta, l'automobilista che in autostrada varca il casello autostradale imboccando la corsia riservata ai possessori della tessera Viacard senza esserne in possesso.

I Fatti

La Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone con la quale un automobilista era stato condannato per il reato di truffa, in quanto con la sua auto in autostrada varcava il casello autostradale imboccando la corsia riservata ai possessori della tessera Viacard senza esserne in possesso.

 Avverso la decisione della corte territoriale, il difensore del condannato proponeva ricorso in Cassazione deducendo: con il primo motivo la violazione dell'art. 192 c.p.p., per l'erronea interpretazione dei mezzi di prova;con il secondo motivo il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del teste di accusa; con il terzo motivo l'erronea qualificazione giuridica del fatto da ricondursi semmai nell'originaria ipotesi di insolvenza fraudolenta; infine con il quarto motivo il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Motivazione della decisione

I giudici di legittimità hanno ritenuto i motivi proposti assolutamente infondati ed il ricorso inammissibile.

Con riferimento ai primi due motivi del ricorso, i supremi giudici della Seconda Sezione, hanno evidenziato che la valutazione operata dalla Corte Territoriale su quanto è emerso dalle risultanze probatorie, è stata corretta e coerente in base  alle disposizioni dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 1, di cui lo stesso giudice ha fornito congrua motivazione

 Con riferimento al terzo motivo del ricorso, avente ad oggetto la corretta qualificazione giuridica del fatto, i giudici di legittimità hanno che la "Corte di merito risulta avere fatto corretta applicazione del principio dettato da questa Corte di legittimità secondo cui integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (ex multis Sez. 2, n. 26289 del 18/5/2007, Rv. 237150 e Sez. 7, n. 33299 del 27/3/2018, Rv. 273701)".

In effetti la stessa Corte aveva avuto modo di affermare, con precedenti arresti giurisprudenziali, che il reato di truffa si distingue dal reato meno grave di insolvenza fraudolenta, per l'esistenza del raggiro o dell'artificio, che costituisce un plus rispetto alla insolvenza fraudolenta.

Di conseguenza il reato di truffa è configurabile tutte le volte in cui nella condotta dell'agente si riscontrano, appunto, quegli artifizi e raggiri idonei a condizionare la volontà del soggetto passivo, fino a determinarlo nella conclusione del contratto, mentre nell'ipotesi di insolvenza fraudolenta la volontà del soggetto passivo di concludere il contratto non è viziata dall'inganno e  la condotta si concretizza semplicemente attraverso la dissimulazione dello stato di insolvenza , attestante, dal punto di vista soggettivo, il preordinato proposito di non adempiere (Cass. pen. sez. fer., 13 agosto 2009).

Si allega sentenza

 

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