I giudici della Quinta Sezione Penale con la sentenza n. 47391 del 16 ottobre 2017, hanno affermato che chi attesta, in una dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà, falsamente di non aver riportato condanne penali, commette il reato p.e. dall´art. 483 c.p. di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico.
La vicenda processuale prende le mosse dalle dichiarazioni rese da una signora che, al fine di ottenere il rilascio di una licenza a potere detenere all´interno del proprio esercizio pubblico degli apparecchi elettronici finalizzati al gioco, aveva omesso nella dichiarazione resa con le forme della dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà di avere avuto riportato due condanne penali.
A definizione del giudizio di primo grado, l´imputata veniva assolta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Catania. Detta decisione veniva impugnata dalla Procura Generale e la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado affermando la responsabilità penale dell´imputata.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte Territoriale,la difesa dell´imputata, proponeva ricorso in Cassazione che, tra gli altri motivi in ordine alla carenza e manifesta illogicità della motivazione, oltre a violazione di legge, in ordine all´affermazione di responsabilità, proponeva quello relativo alla qualificazione o meno di atto pubblico della dichiarazione sostitutiva resa dall´imputata. A parere della difesa l´atto nel quale è stata resa la dichiarazione, non poteva essere considerato alla stregua di una atto pubblico e pertanto non si sarebbe, nel caso di specie, integrato il reato contestato di cui all´art. 483 c.p.. La ricorrente inoltre evidenziava come la stessa avesse reso quella dichiarazione, omettendo di indicare i propri precedenti penali, in buona fede.
Sul punto i giudici della Quinta Sezione Penale hanno ritenuto inammissibile il ricorso e più precisamente hanno osservato che, in ordine" ai profili relativi alla consapevolezza del mendacio, che appare del tutto inverosimile una pretesa inconsapevolezza della sussistenza dei precedenti penali. E ciò, in considerazione delle garanzie di legge, incentrate sull´informativa dell´imputato, a nulla rilevando le date, successive rispetto alla data della dichiarazione di cui trattasi, delle udienze dibattimentali."
I giudici di legittimità hanno inoltre affermato che "Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5 del 6/06/2014 e del 16/04/2009 RV 261278 e 243897) integra il delitto, di cui all´art. 483 c.p., la condotta di colui che in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attesta falsamente di non aver mai riportato condanne penali, dovendosi equiparare tale dichiarazione del privato ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione."
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri