La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale un soggetto, che aveva alterato l´orario del biglietto della sosta scaduto, era stato ritenuto responsabile del reato di falso ex art 477 e 482 c.p.
Avverso tale sentenza la difesa dell´imputato proponeva ricorso in Cassazione deducendo due motivi: a) la violazione di legge in relazione all´art. 49 comma 2 c.p. facendo rilevare l´errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel non considerare la grossolanità del falso; b) l´irrilevanza penale della condotta, atteso che i tagliandi contraffatti erano stati emessi non già dal Comune di Milano ma dalla A.T.M., una società per azioni e dunque i predetti tagliandi erano rappresentativi di un rapporto obbligatorio di diritto privato e non erano pertanto riconducibili al concetto di autorizzazione amministrativa.
Il ricorso è stato considerato infondato dai giudici della Quinta Sezione e pertanto rigettato.
In quanto al primo motivo di doglianza, lo stesso è stato considerato inammissibile perché generico affetto da aspecificità ed è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
In quanto al secondo motivo di doglianza i giudici di legittimità hanno affermato di condividere l´orientamento secondo cui "configura il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.) l´alterazione della scadenza dell´orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del Comune, atteso che lo scontrino riveste la caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l´avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell´autorizzazione amministrativa (autorizzando, per l´orario indicato a sostare nell´area pubblica) (Sez. 5, n. 4108 del 08/10/1996 - dep. 07/01/1997, P.M. in proc. Pasino, Rv. 20663401)." Per tali motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri