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Cassazione: è reato cambiare orario su ticket parcheggio, rischio carcere per furbetti della sosta

I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48107 del 18.10.2017 hanno stabilito che commette reato di falso materiale chi manomette il ticket del parcheggio scaduto alterando l´orario.

La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale un soggetto, che aveva alterato l´orario del biglietto della sosta scaduto, era stato ritenuto responsabile del reato di falso ex art 477 e 482 c.p.
 
Avverso tale sentenza la difesa dell´imputato proponeva ricorso in Cassazione deducendo due motivi: a) la violazione di legge in relazione all´art. 49 comma 2 c.p. facendo rilevare l´errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel non considerare la grossolanità del falso; b) l´irrilevanza penale della condotta, atteso che i tagliandi contraffatti erano stati emessi non già dal Comune di Milano ma dalla A.T.M., una società per azioni e dunque i predetti tagliandi erano rappresentativi di un rapporto obbligatorio di diritto privato e non erano pertanto riconducibili al concetto di autorizzazione amministrativa.
Il ricorso è stato considerato infondato dai giudici della Quinta Sezione e pertanto rigettato.
In quanto al primo motivo di doglianza, lo stesso è stato considerato inammissibile perché generico affetto da aspecificità ed è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
In quanto al secondo motivo di doglianza i giudici di legittimità hanno affermato di condividere l´orientamento secondo cui "configura il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.) l´alterazione della scadenza dell´orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del Comune, atteso che lo scontrino riveste la caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l´avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell´autorizzazione amministrativa (autorizzando, per l´orario indicato a sostare nell´area pubblica) (Sez. 5, n. 4108 del 08/10/1996 - dep. 07/01/1997, P.M. in proc. Pasino, Rv. 20663401)." Per tali motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri
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