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Commette il reato di violazione di domicilio chi si immette nel cortile del vicino per smontare le tende da sole che gli davano fastidio

I Giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno con la sentenza n. 13912 del 22 marzo 2017 ha stabilito che chi si introduce clandestinamente nell´altrui abitazione al fine di smonatre le tende da sole, oggetto di contesa tra due condomini, commette il reato di violazione di domicilio e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni punito quest´ultimo con una pena assai inferiore rispetto all´altra ipotesi.
Il caso prende le mosse dal ricorso in Cassazione proposto dalla difesa dell´imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che, seppure in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l´autore per il reato dii violazione di domicilio in quanto era stato provato nel corso del giudizio di merito che lo stesso si era introdotto nel cortile della vicina in modo clandestino approfittando della momentanea assenza della stessa, per smontare le tende da sole poste sul balcone sottostante al suo e posizionale a terra.
La difesa dell´imputato tra gli altri motivi sosteneva che i giudici di merito aveva errato a qualificare il fatto come violazione di domicilio e a tal fine evidenziavano che l´autore del fatto si era introdotto nell´ abitazione della vicina al solo fine di smontare le tende per il cui posizionamento pendeva un giudizio civile. I giudici di legittimità invece nel confermare la sentenza della Corte di Appello, hanno ritenuto del tutto infondato tale motivo e ciò in quanto le modalità della condotta posta in essere caratterizzata dalla introduzione nel cortile in maniera clandestina, rappresenta un quid decisivo per la qualificazione del fatto. I Giudici infatti così affermano in sentenza: "l´autore non ha compiuto una condotta tutta sussumibile nell´ipotesi astratta prevista dall´art. 393 cod. pen. (l´esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza sulle cose) posto che, per staccare le tende, il ricorrente aveva dovuto attendere che la C. fosse assente da casa in modo da potersi introdurre clandestinamente nel suo domicilio, così realizzando un´ulteriore condotta rispetto al mero esercizio arbitrario del proprio diritto consistito nel distacco delle tende dal suo balcone (da ultimo: Sez. 5, n. 8383 del 27/09/2013, C., Rv. 259044).
Per tale e per le altre motivazioni esposte in sentenza la Quinta Sezione della Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Si allega sentenza
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