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CNF su obbligo corresponsione compenso a domiciliatario

Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza del 24 settembre 2015 n. 151, pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio il 20 giugno 2016, ha ribadito che il legale, che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l´obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente.
In applicazione del principio di cui sopra, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura.
Nella fattispecie, ricostruiti i fatti che avevano portato alla (impugnata) pronuncia del COA, il Consiglio ha evidenziato che la successione degli avvenimenti – confermati dai testi e comprovati dei riscontri documentali – avevano consentito di concordare appieno col COA di Tivoli, laddove il detto COA aveva ritenuto responsabile il legale incolpato della violazione degli artt. 30 CDF e 22 CDF per non aver remunerato la collega e non essersi attivato per il pagamento da parte del cliente curando esclusivamente il soddisfacimento delle proprie competenza.
Il Consiglio ha altresì condiviso anche l´affermazione che la stessa omissione di informativa rispetto al contratto di cessione di credito costituisse un comportamento scorretto e sleale nei confronti di un collega, in quanto teso al pagamento solo delle proprie competenze; rimarcando che tra la definizione della pratica e la formalizzazione delle doglianze da parte della legale domiciliataria era trascorso un lasso di tempo di oltre un anno, senza che il dominus abbia ritenuto di riscontrare le richieste della collega, circostanza che acclara, a giudizio del Consiglio, la responsabilità dell´incolpato per la violazione dei doveri di lealtà e correttezza di comportamento e concorre alla gravità della violazione deontologica commessa. Considerazione che ha, appunto, portato alla conferma della sanzione della censura, prevista quale sanzione base dall´art. 43 del nuovo codice deontologico forense.
Sentenza allegata

 

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