Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con sentenza n. 4494 del 2016, depositata in data 8 marzo 2016.
La Suprema Corte veniva chiamata a decidere una complessa questione relativa all´articolazione temporale di un rapporto lavorativo. La Corte di merito, in proposito, rilevato che il contratto oggetto della controversia non riportava l´orario giornaliero, nè la distribuzione delle ore di lavoro durante i giorni della settimana, e che tali requisiti rappresentavano condizione di validità della clausola di riduzione di orario, aveva stabilito l´automatica trasformazione del rapporto stesso a full-time, incombendo sul datore di lavoro la prova della realizzazione di una limitazione di orario.
Anche i Supremi Giudici ha abbracciato le conclusioni dei Giudici territoriali, sulla base del principio consolidato in base al quale il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto.
In esso, precisano i Supremi Giudici, devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell´orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all´anno.
Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.
All´esito di una nota pronuncia della Corte Costituzionale, precedentemente intervenuta in materia, si è infatti ritenuto che la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell´orario di lavoro, non è comunque idonea a travolgere integralmente il contratto, ma determina, in ragione dell´inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale e in applicazione della disciplina ordinaria della nullità parziale di cui all´art. 1419 c.c., comma 1, la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro (v. Cass. n. 5330 del 10/03/2006).
I Supremi Giudici hanno ancora precisato che in assenza di rapporto "part - time" nascente da atto scritto, esso si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi e provi invece la durata limitata dell´orario di lavoro ordinario, e non del lavoratore, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass. 23 febbraio 2000, n. 2033,n. 6878 del 13/05/2002, n. 5518 del 2004).
Per questi ed ulteriori motivi la Corte ha ritenuto di rigettare il ricorso.
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