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Ruba le elemosine da una chiesa: è furto semplice e non aggravato ex art 624 bis CP

Lo hanno stabilito i Giudici della V Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 23641 del 7 giugno 2016. I Giudici della Cassazione, nell´esaminare un ricorso proposto dalla Procura avverso il provvedimento del GIP che nel caso concreto, non ritenendo sussistenti i requisiti di cui all´art. 381 c.p.p., non procedeva alla convalida dell´arresto dell´indagato che era stato colto in flagranza per avere rubato le elemosine contenute in una cassetta all´interno di una chiesa.
Il Procuratore motivava il ricorso sostenendo che nel caso di specie l´ipotesi di reato di furto per cui si sarebbe dovuto procedere, doveva essere quella prevista nel forma aggravata di cui all´art 624 bis, per cui essendo previsto per questa ipotesi l´arresto obbligatorio, il GIP avrebbe dovuto procedere alla convalida. Infatti, sosteneva il Procuratore, le cose oggetto del furto trovandosi all´interno di una chiesa è come se si fossero trovate nella dimora di cui parla la norma. A questo punto viene da chiedersi: può la chiesa essere considerata alla stregua di una dimora o di un´abitazione? Secondo l´opinione dei Giudici della Cassazione sembrerebbe proprio di no; infatti gli stessi, nel rigettare il ricorso proposto dalla Procura perché dichiarato inammissibile, hanno avuto modo di chiarire il significato e la nozione di dimora, specificando che occorre verificare il rapporto di relazione tra il soggetto ed il luogo ove si trovino le cose. Per dimora o domicilio devono intendersi tutti quei luoghi ove è possibile svolgere in qualche modo e per diversi motivi una forma privata della propria vita.
Non può affermarsi quindi che la chiesa, tra l´altro aperta al pubblico, debba essere considerata una privata dimora. " Non si può, infatti, affermare – si dice nella sentenza- che tutti i luoghi di un edificio di culto siano riconducibili a quelli contemplati dall´art. 624 bis c.p. ovvero a quelli destinati "in tutto o in parte a privata dimora", così come ritenuto in una pronunzia di questa stessa Sezione, avente ad oggetto il furto di denaro prelevato da una cassetta per la raccolta di elemosina posta all´esterno di una chiesa (Sez. 5, n. 7266 del 08/10/2014, Oxley, Rv. 262546).
Da ciò conseguentemente deve ritenersi applicabile l´ipotesi più aggravata di furto ex art 624 bis, nel caso in cui la cassetta delle elemosine si fossero trovate all´interno della sagrestia della chiesa, che non può considerarsi luogo aperto al pubblico e nella quale il soggetto titolato a utilizazrla e ad occuparla svolge una parte privata della propria vita.
Sentenza allegata


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