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In caso d'inadempimento dell'obbligo di mantenimento verso il coniuge o i figli oltre al recupero forzoso delle somme dovute dall'obbligato e di cui l'onerato risulta debitore, la legge prevede il c.d. "ordine di pagamento" diretto a carico del terzo, tenuto a corrispondere periodicamente somme al coniuge onerato (terzo può essere il datore di lavoro o anche l'Ente erogatore di pensione ovvero il conduttore di un immobile di proprietà del coniuge onerato).
Strumento attuabile anche in caso di ritardo nell'adempimento o l'inesatto adempimento, proprio per l'idoneità dell'inadempimento a dubitare dell'esattezza e regolarità del futuro adempimento (sul putno cfr. Cass. civ. Sez. I, 19 maggio 2011, n. 11062)
Si tratta di una garanzia a tutela dell'adempimento futuro degli obblighi di mantenimento che viene disciplinata specificatamente, anche se in maniera diversa, sia per quanto riguarda i casi di separazione, di divorzio e di mantenimento di figli naturali.
Nei casi di separazione, l'art. 156 c.c. 6 co. prevede espressamente che " in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può …ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto". Tale disposizione è applicabile sia a seguito di separazione giudiziale che consensuale: il presupposto è l'inadempimento della suddetta obbligazione di mantenimento prevista o dai provvedimenti presidenziali o dalla sentenza che definisce la separazione personale o stabilita in sede consensuale.
Nei casi di divorzio, la disciplina è contenuta nell'art. 8, legge sul divorzio – legge n. 898/1970, il quale dispone che "il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente"; al quarto comma precisa che "ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.
In sede divorzile quindi a differenza che nella separazione, non è necessario agire giudizialmente e quindi non necessita intervento del giudice; è prevista una azione diretta dell'interessato il quale, nel caso di inadempimento protratto per oltre un mese dell'onerato, deve procederedirettamente alla messa in mora del debitore a mezzo raccomandata e proseguire con la notifica del titolo esecutivo al terzo, richiedendo il pagamento diretto dell'assegno, comunicando al debitore inadempiente l'avvenuta notifica al terzo.
Solo alla pronuncia giudiziale dovra' essereappostalaformula esecutiva,non potendosi certo prevedere l'apposizionediessasu tuttiglialtri atti della serie procedimentale. E, del resto, non solola L. n. 898 del 1970, articolo 8 nulla dispone al riguardo, mail predetto assunto trova conforto nell'articolo 475 c.p.c., ove e' previsto chelaformula esecutiva possa essere apposta solo su provvedimenti giudiziali,ovverosuattiricevutidanotaioodapubblico ufficiale (sul punto cfr. Cassazione sentenza n. 4535 del 26.02.2014).
Questo mezzo di tutela è stato poi espressamente previsto anche dall' art.3, secondo comma, della legge 10 dicembre 2012, n. 219 sulla filiazione che ha equiparato i figli legittimi a quelli nati fuori dal matrimonio in caso di inadempimento dell'obbligazione di mantenimento. Quindi anche per i figli naturali è prevista specifica tutela.
Il suddetto articolo prevede che il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dai commi secondo e seguenti dell'articolo 8, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile".
Come osservato da attenta dottrina e giurisprudenza, la norma impropriamente richiama la medesima disciplina sul divorzio prevedendo però nell'incipit che "il giudice può ordinare a terzi".
Quindi si applica la disciplina sul divorzio o necessita l'intervento del giudiziale? Qualche pronuncia di merito ha dichiarato inammissibile il ricorso al giudice ritenendo applicabile la medesima procedura che si applica in caso di divorzio secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma.
L'ordine di versamento diretto da parte del terzo può essere richiesto nel corso del processo ed in ogni suo momento. Infatti in caso di inadempimento la domanda può essere rivolta sia al giudice istruttore, anche oltre la scadenza dei termini previsti per le richieste istruttorie, oltre che con il ricorso per modifica ex art. 710 c.p.c. o art. 9 legge divorzio ma anche in sede di impugnazione.
Inoltre è da specificare come nessuna particolare prova va addotta se non il fatto oggettivo dell'inadempimento, sarà poi il convenuto a provare l'esatto e puntuale adempimento.
Opportuno specificare inoltre che mentre l'assegno divorzile può essere oggetto di versamento diretto solo nei limiti della metà, in sede di separazione questo limite può essere superato.
Ove gli importi di cui venga disposto il versamento diretto risultino già pignorati troverà applicazione generale perciò quanto prevede in sede divorzile l'art. 8, comma 5, della legge sul divorzio. Viene riconosciuta di fatto la prevalenza del processo esecutivo sul processo di cognizione nel caso in cui al momento della notificazione dell'ordine al terzo sia già in atto un pignoramento nei confronti dell'ex coniuge debitore.
L'ordine di versamento al terzo può essere revocato o modificato se sopraggiungono motivi che ne giustificano la revoca o la modifica (art. 156, ultimo comma c.c.).
Se il terzo destinatario dell'ordine non adempie?
L'art. 8, quarto comma, della legge sul divorzio precisa a tale proposito che "Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6".
Il meccanismo – pacifico in giurisprudenza (Trib. Catania, 22 gennaio 1994) - è analogo a quello previsto nel previgente art. 148 c.c. (ora art. 316-bis c.c.) dove si prevede, in relazione al provvedimento monitorio relativo al mantenimento dei figli che "Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica".
E pur vero che la legge sul divorzio non esplicita la natura di titolo esecutivo del provvedimento anche nei confronti del terzo ma la ratiodelle due disposizioni è certamente identica e pertanto il beneficiario dovrebbe poter agire direttamente contro il terzo debitore, magari previa notifica del precetto contenente il titolo esecutivo sia pure ottenuto nei confronti del debitore principale (insieme, eventualmente ed ove prevosto, all'ordine del giudice). D'altro lato il terzo è una specie di mandatario del debitore principale che non può dirsi personalmente obbligato al pagamento verso l'avente diritto (Cass. civ. Sez. I, 17 febbraio 2004, n. 3023) e quindi il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del debitore principale dovrebbe considerarsi sufficiente.
Qualora il terzo, però, si dovesse opporre all'esecuzione, la giurisprudenza ha ritenuto che sarebbe onere del coniuge beneficiario promuovere, nelle forme ordinarie, giudizio di accertamento del debito. (Cass. civ. Sez. I, 22 aprile 2013, n. 9671; Trib. Genova, 31 agosto 2000).
Si segnalano sul tema alcune pronunce della Suprema Corte
Cass. civ., sez. I, 22-04-2013, n. 9671.
In tema di assegno di mantenimento, la disposizione legislativa di cui all'art. 156 c.c., nel caso in cui eventuali terzi risultino obbligati a versare (anche periodicamente) somme di danaro al coniuge onerato dell'assegno, individua il soggetto obbligato non necessariamente nel datore di lavoro, potendo essere, come nella specie, un ente erogatore di pensione, ovvero il conduttore di un immobile di proprietà del coniuge onerato; tuttavia tale terzo, pur dovendo essere individuato esattamente, non è parte del procedimento, con la conseguenza che, qualora egli si rifiuti di adempiere, resta a carico del coniuge promuovere, nelle forme ordinarie, giudizio di accertamento del debito.
Cass. civ., sez. I, 22-04-2013, n. 9671.
L'art. 156 c.c. prevede varie garanzie in caso d'inadempimento all'obbligo di mantenimento verso il coniuge o i figli: l'ordine a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte venga direttamente versata all'avente diritto, ovvero il sequestro dei beni del coniuge obbligato, garanzie che possono essere concesse anche contemporaneamente a carico del medesimo obbligato.
Avv. Daniela Bianco del Foro di Reggio Calabria
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Il mio nome è Daniela Bianco. Sono un Avvocato e una persona solare, eclettica e molto precisa nei rapporti interpersonali, professionale e deontologicamente corretta nei confronti di colleghi e di clienti.
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Laureata con lode presso l’Università degli Studi di Palermo nel 2003, ho conseguito la specializzazione per le professioni legali indirizzo giudiziario- forense Presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria nel 2005. Nel 2007 ho conseguito l’abilitazione alla professione forense ed attualmente sono iscritta all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria dall’11.11.2007. Dal 2005 mi occupo di diritto civile ed in particolare delle problematiche inerenti il delicato settore del diritto di famiglia nel quale svolgo attività di consulenza anche on line ed assistenza giudiziale.