Il principio è stato stabilito dal T.A.R. Campania, Sezione Prima, con Sentenza 4 febbraio 2016 n. 667, con cui è stato deciso un ricorso con il quale la ricorrente aveva impugnato gli atti di una procedura di gara indetta dalla Azienda Sanitaria Locale di Avellino. Questa, nel costitursi in giudizio, aveva eccepito preliminarmente che, per ragioni di distribuzione dal punto di vista territoriale degli affari interni tra la sede di Napoli e la sezione distaccata di Salerno, la controversia andava trattata presso la sezione distaccata di Salerno, nonché l´inammissibilità del gravame per omessa notifica nei confronti di almeno uno dei controinteressati, oltre che l´infondatezza nel merito dello stesso.
Il Tar ha dichiarato, con la sentenza in commento, cessata la materia del contendere, rilevando che l´utilità perseguita dalla parte ricorrente con la proposizione del gravame era la caducazione dell´atto impugnato, cui aveva provveduto l´ASL resistente in via di autotutela con deliberazione commissariale.
Secondo il Collegio, infatti, il discrimen tra sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e cessazione della materia del contendere è individuato nel carattere non satisfattivo o satisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall´Amministrazione in relazione alla fattispecie (TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368: "nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall´art. 35 comma 1, lett. c), c.p.a., e della cessazione della materia del contendere, pur determinando entrambe l´improcedibilità del ricorso, si differenziano nettamente per la diversa soddisfazione dell´interesse leso, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell´assetto del rapporto tra P.A. e l´amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l´operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell´interesse azionato; inoltre, proprio perché la valutazione dell´interesse alla prosecuzione dell´azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte").
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6458 del 2015, proposto da:
Cooperativa Lavoro per la Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Scittarelli e Alfredo Contieri, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via R. De Cesare n. 7;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall´avv. Mariarosaria di Trolio, con la quale elettivamente domicilia in Avellino alla via degli Imbimbo n.10 e perciò domiciliata per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli;
per l´annullamento
1.del provvedimento di esclusione dalla gara per l´affidamento della gestione del centro Residenziale per cure palliative (hospice) di Solofra,
2.dei vari atti di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell´art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso notificato in data 14 dicembre 2015 e depositato in data 23 dicembre 2015, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità sotto i profili della violazione di legge e dell´eccesso di potere.
Si costituiva e resisteva in giudizio la Azienda Sanitaria Locale di Avellino (d´ora in poi ASL Avellino), la quale eccepiva preliminarmente che, per ragioni di distribuzione dal punto di vista territoriale degli affari interni tra la sede di Napoli e la sezione distaccata di Salerno, la controversia andava trattata presso la sezione distaccata di Salerno, trattandosi dell´impugnativa di un provvedimento della ASL Avellino, nonché l´inammissibilità del gravame per omessa notifica nei confronti di almeno uno dei controinteressati, oltre che l´infondatezza nel merito dello stesso.
All´udienza odierna, fissata per la trattazione in sede camerale dell´istanza cautelare, parte ricorrente produceva in giudizio la delibera del Commissario straordinario dell´ASL di Avellino n. 47 del 13 gennaio 2016 avente ad oggetto la revoca della deliberazione commissariale n.1160 del 11/09/2015, con la quale era stata indetta la procedura ristretta per l´affidamento dell´appalto in contestazione.
La causa, sentite le parti, passava in decisione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale rileva che l´utilità perseguita dalla parte ricorrente con la proposizione del gravame era la caducazione dell´atto impugnato, cui ha provveduto l´ASL resistente in via di autotutela con la citata deliberazione commissariale n.47/2016, alla quale va, pertanto, riconosciuto carattere satisfattivo delle ragioni dell´istante.
E´ noto, infatti, che il discrimen tra sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e cessazione della materia del contendere è individuato dai giudici amministrativi nel carattere non satisfattivo o satisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall´Amministrazione in relazione alla fattispecie (cfr. da ultimo, TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368. "nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall´art. 35 comma 1, lett. c), c.p.a., e della cessazione della materia del contendere, pur determinando entrambe l´improcedibilità del ricorso, si differenziano nettamente per la diversa soddisfazione dell´interesse leso, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell´assetto del rapporto tra P.A. e l´amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l´operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell´interesse azionato; inoltre, proprio perché la valutazione dell´interesse alla prosecuzione dell´azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte").
Avuto riguardo all´esito del ricorso e alle questioni preliminari poste dalla resistente ASL Avellino, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l´intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
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