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Matrimonio on line tra sposi (stranieri) assenti, giudice: può essere trascritto

È possibile sposarsi telematicamente, magari davanti ad una webcam, e può essere questa modalità di matrimonio tra assenti trascritta nei registri di stato civile di un Comune della Repubbica ?
È possibile, ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 15343/16, sezione Prima Civile, depositata il 25 luglio 2016, al termine di un giudizio riguardante un matrimonio avvenuto "on line" tra cittadini di nazionalità diverse, se si tratta di un matrimonio contratto da cittadini di uno Stato il cui ordinamento riconosca espressamente questa possibilità.
Nessuna preclusione è stata infatti ravvisata dai Supremi Giudici in ordine alla trascrizione in Italia del matrimonio in tal guisa celebrato, configurandosi, piuttosto come illecito il diniego che era stato posto in essere dall´Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Giovanni in Persiceto che, a suo tempo, aveva rifiutato la trascrizione dell´atto di matrimonio, celebrato da S.F. con M. Z. B. e registrato dall´autorità del Pakistan, in considerazione delle particolari modalità di celebrazione.
L´ufficiale di stato civile italiano aveva infatti ritenuto che contrarre matrimonio in via telefonica o telematica fosse contrario all´ordine pubblico, alla stregua di un principio fondamentale dell´ordinamento italiano, derogabile solo in casi del tutto eccezionali, richiedente la contestuale presenza dei nubendi dinanzi a colui che officia il matrimonio, anche al fine di assicurare la loro libertà nell´esprimere la volontà di sposarsi.
Nel contraddittorio con il Ministero dell´interno ed il Comune di San Giovanni in Persiceto, il ricorso della F. era stato accolto dal Tribunale di Bologna, con decreto 13 gennaio 2014. Secondo il Tribunale, il matrimonio era valido secondo la legge pakistana e, quindi, anche per l´ordinamento italiano, in virtù del richiamo operato dall´art. 28 della legge n. 218 del 1995, essendo stato celebrato secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge pakistana. Infatti, in data 18 settembre 2012, la F. aveva prestato il proprio consenso al matrimonio per via telematica, alla presenza di due testimoni; lo sposo era presente alla celebrazione, officiata dall´autorità pakistana, ed erano presenti i suoi testimoni; l´assenza di un procuratore della sposa era superata dalla sua partecipazione diretta, in via telematica, alla celebrazione del matrimonio; l´autorità pakistana aveva registrato l´atto il 4 ottobre 2012.
Pertanto, il rifiuto di trascriverlo da parte dell´Ufficiale di Stato Civile italiano era illegittimo, non sussistendo alcuna violazione dell´ordine pubblico internazionale
Il giudizio di compatibilità con l´ordine pubblico, ha ritenuto, in modo conforme al giudice di merito, la SC, non può che essere riferito, invece, al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento, che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili.
Il rispetto dell´ordine pubblico dev´essere garantito, in sede di delibazione, avendo esclusivo riguardo "agli effetti" dell´atto straniero (come ribadito da Cass. n. 9483 del 2013), senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito né di correttezza della soluzione adottata alla luce dell´ordinamento straniero o di quello italiano.
Ne consegue, a giudizio della Cassazione,che se l´atto matrimoniale era valido per l´ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non avrebbe mai potuto essere considerato rcontrastante con l´ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall´ordinamento italiano.
Inoltre, la SC ha ritenuto perfettamente lineare la conclusione dei giudici di merito che avevano correttamente rilevato che la forma matrimoniale descritta dall´art. 107 c.c. non era considerata inderogabile neppure dal legislatore italiano, il quale ammette la celebrazione inter absentes (art. 111 c.c.) in determinati casi, nei quali non può ritenersi che siano inesistenti i requisiti minimi per la giuridica configurabilità del matrimonio medesimo, e cioè la manifestazione di una volontà matrimoniale da parte di due persone di sesso diverso, in presenza di un ufficiale celebrante (come, nella fattispecie in esame, l´autorità pakistana).
In conclusione, il ricorso è stato rigettato.
Sentenza qui allegata






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