Il principio è stato ribadito dal Cons. di Stato, Sez. III, con decisione 31 dicembre 2015, n. 5883. I giudici hanno premesso che "la natura dell´atto
impugnato è espressione di poteri di (micro) organizzazione dell´Azienda
Ospedaliera e come tale è atto di diritto privato, comunque generante posizioni di
interesse legittimo di diritto privato; la circostanza che sia adottato di intesa con il
Rettore non ne muta la natura con conseguente giurisdizione del giudice ordinario". Hanno inoltre richiamato la propria giurisprudenza secondo cui: “se, di regola, la cognizione degli atti di macro - organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni rientra nella giurisdizione del
giudice amministrativo (in quanto nell´emanazione di atti organizzativi di carattere
generale viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, cosicché
non trova applicazione la riserva di giurisdizione del giudice ordinario di cui all´art.
68, del d.lgs. 29/1993, poi trasfuso nell´art. 63, del d.lgs. 165/2001), diversa è la
disciplina dell´attività organizzativa del S.S.N. Ai sensi dell´art. 3, del d.lgs.
502/1992, come modificato dal d.lgs 229/1999, le USL (cui sono succedute con
analoga disciplina le aziende sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità
giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e il loro
funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, agiscono
mediante atti di diritto privato; il direttore generale adotta l´atto aziendale di
organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili
delle strutture operative dell´azienda". Pertanto, diversamente dalle amministrazioni
pubbliche in genere, gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono
adottati con atto di diritto privato in coerenza con il carattere imprenditoriale
strumentale, con conseguente devoluzione della cognizione degli stessi alla
giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ. SS.UU., n. 2031/2008; n.
17461/2006-ord.; in senso conforme, Tar Puglia, Bari, I, n. 1694/2012; Lecce, II,
1591/2013; Tar Campania, Napoli, V, n. 2266/2014 e n. 1202/2013; Tar Lazio,
Roma, III, n. 821/2012; TAR Emilia Romagna, I, n. 8401/2010)” (così,
testualmente, Consiglio di Stato, sez. III, 03/08/2015, n. 3815).
Ne consegue che anche volendo qualificare l’atto impugnato come rientrante nel
novero di quelli di macro-organizzazione (il che non è) – ricadrebbe comunque
nella giurisdizione del giudice ordinario.
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