Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

CdS, inammissibile appello notificato presso Avvocatura Distrettuale

Se la notifica dell´appello proposto avverso la sentenza di un TAR abbia avuto luogo presso l´Avvocatura dello Stato del distretto in cui abbia sede il Tribunale, la notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell´appello stesso, ove l´Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità con la propria costituzione in giudizio (trovando applicazione, sotto quest´ultimo profilo, il principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati, ai sensi dell´art. 156 c.p.c.).
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sezione III, con Sentenza 15 dicembre 2016, n. 5307.
La questione
Col ricorso di primo grado (proposto al TAR per l´Emilia Romagna, Sede di Bologna), l´interessato aveva impugnato un atto amministrativo, chiedendone l´annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure proposte.
Con l´appello, l´originario ricorrente aveva quindi chiesto la riforma della sentenza del TAR.
Il Consiglio di Stato, con propria ordinanza, aveva evidenziato la sussistenza di una ragione di inammissibilità dell´appello, stante che questo era stato notificato presso l´Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna e non invece presso l´Avvocatura Generale dello Stato.
La decisione
Palazzo Spada ha disatteso la richiesta, formulata dall´appellante, di concessione di un termine per procedere alla notifica presso la sede dell´Avvocatura Generale, rilevando che la inammissibilità dell´appello - con l´impossibilità di rimettere in termini l´appellante - derivava dal fatto che la sua notifica era stata effettuata presso gli uffici della Avvocatura Distrettuale di Bologna, e che in base al combinato disposto dell´articolo 144, primo comma, c.p.c. e dell´articolo 11, terzo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall´art. 1 della L. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall´art. 10, terzo comma, della L. n. 103 del 1979), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall´Avvocatura dello Stato, vanno notificati presso l´ufficio dell´Avvocatura nel cui distretto abbia sede l´Autorità giudiziaria adita (ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l´Avvocatura Generale dello Stato, con sede a Roma).
Da qui la declaratoria di inammissibilità.


 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Clientele come Cristo comanda, ecco video appello ...
Libera apre presidio ad Ancona, intitolato a Chinn...

Cerca nel sito