Lo ha stabilito la V Sezione Tributaria della Corte con Sentenza n. 25478 del 18/12/2015. In particolare, si è ritenuto che la costituzione di un “trust” a titolo gratuito, espressione di liberalità, non è soggetta, secondo il regime “ratione temporis” vigente in epoca anteriore al 3 ottobre 2006, alle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale, atteso che il trasferimento dei beni al “trustee”, avendo natura transitoria, non esprime alcuna capacità contributiva, sicché il presupposto d’imposta si manifesta solo con l’attribuzione definitiva dei beni dal “trustee” al beneficiario.
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