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Cassazione: reato incassare assegni richiesti in garanzia, SC: "Costituisce appr.indebita, pericolo furto non assolve il detentore"

Importante decisione del giudici della Seconda Sezione della Corte di Cassazione penale, che con la sentenza n. 12577 del 19 marzo 2018, hanno stabilito che commette il reato di ricettazione il soggetto che mette all´incasso un assegno bancario ricevuto dal debitore a garanzia di futuri crediti.

I Fatti
Con il ricorso in cassazione proposto, l´imputato aveva impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, relativamente alla determinazione della pena, aveva nel resto confermato la condanna che gli era stata inflitta per essersi reso penalmente responsabile della commissione del reato di appropriazione indebita p. e .p. dall´art 646 del codice penale.
La condotta posta in essere dall´imputato, nella sua qualità di agente immobiliare, era consistita nell´ avere posto all´incasso un assegno rilasciato a garanzia dei crediti a titolo di provvigione sulla futura vendita di un immobile.
Con il ricorso proposto l´imputato deduceva la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all´intervenuta affermazione di responsabilità. Secondo la tesi difensiva del ricorrente, la Corte territoriale, avrebbe fondato la pronunzia di colpevolezza su dati assolutamente errati, ritenendo inattendibile la tesi difensiva secondo cui il X aveva posto all´incasso l´assegno per evitare di trovarsi esposto a furti o rapine.
Ragioni della decisione
I giudici di legittimità hanno ritenuto manifestamente infondato il ricorso proposto, infatti le censure proposte, altro non sono che la mera reiterazione di quelle già svolte in sede d´appello .
Secondo quanto sostenuto in maniera corretta dalla Corte d´Appello che aveva emesso la sentenza impugnata, nella condotta dell´imputato il dolo va ravvisato, nella circostanza che lo stesso ha posto all´incasso l´assegno appena due giorni dopo aver ricevuto l´incarico, senza che ancora fosse maturato alcun credito in suo favore a titolo di provvigione.
I giudici della Seconda Sezione a supporto della loro tesi, hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità, che con orientamento costante e consolidato, ritiene che integra il delitto di cui all´art. 646 c.p., la condotta del prenditore che ponga all´incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, appropriandosi della somma riscossa, in violazione dell´accordo concluso con l´emittente (Sez. 2, n. 5643 del 15/01/2014, Antoniazzi, Rv. 258276; n. 1151 del 29/02/2000, Manibelli, Rv. 216303;n. 5499 del 23/05/1997, Ferrari, Rv. 207781).
 

I giudici della Corte hanno pertanto affermato che la valutazione operata dai giudici di merito è stata, "giuridicamente corretta e coerente con l´affermazione che l´elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sè o per altri una qualsiasi illegittima utilità (Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 25341101)".
Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile XXX liquidate in Euro 3.450,00, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Si allega sentenza
Documenti allegati
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