L´assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all´udienza pubblica, in applicazione analogica dell´art. 380-bis, comma 3, c.p.c..
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, II Sezione Civile, con Ordinanza interlocutoria n. 5533 del 06/03/2017.
La rimessione della causa alla pubblica udienza, ha affermato la Sezione, non può ritenersi preclusa dall´assenza di una disposizione che preveda esplicitamente la possibilità di rimettere alla pubblica udienza una causa chiamata davanti alle sezioni ordinarie in camera di consiglio, giacchè nulla osta all´applicazione analogica alle sezioni ordinarie della disposizione dettata per la sezione di cui all´art. 376 c.p.c., comma 1 dall´art. 380 bis c.p.c., u.c. ("Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall´art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice") ed anzi tale applicazione analogica appare imposta dal principio per cui il Collegio non può essere vincolato - nell´apprezzamento della rilevanza delle questioni presentate da un ricorso e della conseguente opportunità che lo stesso venga trattato in pubblica udienza - dalla valutazione al riguardo operata dal presidente della sezione ai sensi dell´ultima parte del primo comma dell´art. 377 c.p.c..
Ordinanza allegata
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