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Cassazione: il GUP non deve accertare colpevolezza o innocenza imputato

I principi sanciti dalla Quarta Sezione Penale nella sentenza n. 22236 del 26.5.2016.
Sia in giurisprudenza che in dottrina, si ritiene che all´udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l´udienza preliminare quale oggi si presenta, all´esito dell´evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l´ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell´udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l´innocenza dell´imputato.
Su tale premessa la Corte di Cassazione Penale, Sezione Quarta nella sentenza n. 22236 pubblicata il 26.5.2016 (Pres. Bianchi - udienza 3.5.2016) ha affermato che il giudice dell´udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell´imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall´acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede espressamente l´art. 425 c.p.p., comma 3 "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l´accusa in giudizio".
Tale ultima disposizione - ad avviso della Suprema Corte - è la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell´udienza preliminare non è l´innocenza, bensì - dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell´eventualità del dibattimento) - l´impossibilità di sostenere l´accusa in giudizio. Insomma, il provvedimento ai sensi dell´art. 425 c.p.p., pur motivato sommariamente, in effetti assume natura di sentenza sol perché la valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza- preliminare è difforme da quella del pubblico ministero, ed implica assunzione del giudice della scelta d´inibire allo stato l´esercizio dell´azione penale contro l´imputato, salvo potenziale revoca.
Concludono i giudici di Palazzaccio che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all´accusa, del materiale probatorio raccolto - e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell´imputato - può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere.
Enrico Michetti

Fonte: Quotidiano della p.a.

 

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