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Cassazione: anche l’abbraccio repentino integra la violenza sessuale

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 Con la sentenza n. 378 dello scorso 9 gennaio, la III sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di violenza sessuale inflitto ad un uomo che con gesti repentini abbracciava la propria vicina, che gli tendeva la mano per salutarlo, così provocando il contatto fisico tra i due corpi, compresi i genitali, e il toccamento laterale del seno.

Si è difatti specificato che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609-bis c.p.., non è necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo, così ponendola nell'impossibilità di difendersi.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato per il delitto di cui agli artt. 81, 61 n. 5 e 609-bis, commi 1 e 3, commesso in danno di una vicina di casa.

In particolare l'imputato, dopo aver aperto la porta della propria abitazione alla sua vicina ed averle riferito che la moglie non era in casa, invitava la donna ad entrare in casa.

Mentre la donna tendeva la mano per salutarlo, l'uomo l'afferrava per un braccio e l'attirava in un abbraccio che comportava il contatto fisico tra i due corpi, compresi i genitali, e il toccamento laterale del seno.

A causa della repentinità degli atti realizzati dall'uomo, la persona offesa veniva colta di sorpresa e non riusciva a difendersi.

 Per tali fatti, sia il g.u.p. del Tribunale di Lecco, all'esito del giudizio abbreviato, che la Corte di appello di Milano, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p. con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, condannavano l'imputato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa.

Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'uomo, pur non avanzando censure circa la natura sessuale degli atti compiuti, contestava la sussistenza stessa del delitto di violenza sessuale, assumendo come la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato gli elementi oggettivi del reato in esame.

In particolare, evidenziava la mancanza dei requisiti della violenza e dell'assenza di consenso da parte della persona offesa, posto che la donna non era stata costretta o indotta con l'inganno ad entrare in casa, né aveva manifestato un chiaro dissenso a fronte degli approcci dell'imputato.

La Cassazione non condivide le difese mosse dal ricorrente.

La Corte premette che in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica capace di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso. 

 Difatti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609-bis c.p., non è necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo, così ponendola nell'impossibilità di difendersi.

Con specifico riferimento al caso di specie, i giudici di merito avevano accertato – sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e all'esito di una ricostruzione non contestata dal ricorrente - che, a causa la repentinità degli atti realizzati dall'imputato, la vicina era stata colta di sorpresa tale da non riuscire a difendersi.

Alla luce di tanto, correttamente si è ritenuta integrata la materialità del delitto di violenza sessuale, sia pure nella riconosciuta forma attenuata, proprio in virtù della repentinità degli atti di libidine compiuti.

Sul punto gli Ermellini specificano che integra il reato di violenza sessuale l'aver improvvisamente afferrato la persona offesa per un braccio, attirandola in un abbraccio che comportò il contatto fisico tra i due corpi, compresi i genitali, e il toccamento laterale del seno.

In conclusione la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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