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Cassa forense. Opposizione cartella di pagamento vizi formali: inammissibile se non proposta entro 20 giorni

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Con riferimento all'impugnazione di una cartella di pagamento con cui Cassa forense ingiunge al proprio iscritto il pagamento di contributi non corrisposti, se l'opponente lamenta solo vizi formali – quale ad esempio il difetto di notifica –, «l'opposizione deve essere proposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione. L'inosservanza di tale termine, comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità [...]: inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento».

Questo è quanto ha ribadito il Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro – con sentenza del 9 settembre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Giudice di merito.

I fatti di causa.

La ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento con cui la Cassa forense le ha ingiunto il pagamento di contributi non pagati. La ricorrente lamenta che detta cartella le è stata notificata via pec: una modalità, questa, che – a suo dire – determinerebbe la nullità della notifica e la conseguente illegittimità della cartella di pagamento.

È accaduto che il Tribunale adito ha dichiarato inammissibile l'opposizione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di merito.

La decisione del Tribunale.

Innanzitutto, il Tribunale precisa che in punto di opposizione a cartella di pagamento, qualora siano lamentati solo vizi di tipo formale, l'impugnazione va proposta ai sensi dell'art 617 c.p.c.. ossia come opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che essa va formulata entro venti giorni dalla notificazione della cartella in questione, a pena di inammissibilità dell'opposizione. Ove venga dichiarata l'inammissibilità per tardività della proposizione dell'opposizione, sarà preluso ogni esame in merito ai vizi formali lamentati (Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 2701, cassa e decide nel merito, Trib. Milano, 17 giugno 2005 e, conforme, cfr. la stessa sentenza Cass. n. 2214 del 01/02/2007; cit. Cass. Ordinanza n. 9553 del 30/04/2014). La ratio di ciò si rinviene nel fatto che, in tali ipotesi, i motivi di opposizione, non riguardando il merito della pretesa, ma riguardando semplicemente i vizi formali dell'atto impugnato, attengono alla legittimità dell'azione esecutiva e/o del titolo esecutivo. Con l'ovvia conseguenza che la relativa impugnazione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi. A tal fine, il Tribunale reputa opportuno fare remind sui vari tipi di impugnazione avverso la cartella di pagamento (rectius: l'iscrizione a ruolo), ossia:

  • «l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;
  • l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618-bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691);
  • l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. lavoro, 16/03/2010; Trib. Ivrea, 23/06/2011)».

Secondo il Giudice di merito, in buona sostanza, la cartella di pagamento non è altro che un atto di precetto e per questo, ove le contestazioni avverso tale atto abbiano ad oggetto vizi formali – quale ad esempio il difetto di notifica – , dette contestazioni devono essere sollevate nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla notificazione. Tornando al caso di specie, la ricorrente ha proposto opposizione, eccependo solo la nullità della notifica via pec. Ne consegue che, trattandosi di eccezione concernente una questione di tipo formale, la domanda integra un'opposizione agli atti esecutivi e come tale avrebbe dovuto essere proposta entro venti giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Orbene, la ricorrente, nella fattispecie in esame, ha depositato il ricorso ben oltre il termine di venti giorni suddetto. Questa tardività determina, secondo il Tribunale, l'inammissibilità del ricorso. Un ricorso, questo, che, ad avviso del Giudice di merito, non sarebbe stato, peraltro, meritevole di accoglimento, neanche se fosse stato proposto nei termini. E ciò in considerazione del fatto che «la parte ricorrente ha dimostrato d'aver avuto piena e tempestiva conoscenza del provvedimento notificato, così dando prova che il procedimento notificatorio contestato ha raggiunto lo scopo suo proprio, anche prescindendo dalla regolarità dello stesso. Questo sta a significare che, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 156 c.p.c., l'eventuale nullità della notifica sarebbe stata valutata come sanata». Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione. 

 

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