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Cassa forense e concessionario riscossione credito contributivo: quale ente interrompe la prescrizione?

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Nel rapporto tra concessionario per la riscossione e Cassa forense, con riguardo alla procedura di riscossione dei crediti contributivi disciplinata dal d.lgs. n. 46 del 1999, l'ente previdenziale è nella condizione giuridica di interrompere con propri atti di prescrizione del credito medesimo o […] di contrastare l'iniziativa del debitore che tale prescrizione intenda far valere.

Questo ha statuito la Corte di Cassazione con sentenza n. 34078 del 12 novembre 2021 (http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

La Cassa forense ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello, con cui è stata rigettata l'impugnazione, proposta dal medesimo ente previdenziale nei confronti del concessionario per la riscossione, per aver dichiarato prescritti i crediti contributivi pretesi con alcune intimazioni di pagamento dalla Cassa nei riguardi di un avvocato e per non avere accolto la sua domanda al fine di ottenerne la condanna:

  • al risarcimento del controvalore delle somme indicate nelle intimazioni di pagamento impugnate, asseritamente risultate prescritte a causa del mancato tempestivo adempimento da parte del concessionario per la riscossione di validi atti interruttivi della prescrizione;
  • ovvero al pagamento in favore della Cassa di una somma a titolo risarcitorio da determinarsi in via equitativa.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte di cassazione. 

La decisione della SC

Innanzitutto i Giudici di legittimità fanno rilevare che il rapporto tra concessionario ed ente previdenziale all'interno del generale schema giuridico del mandato (artt. 1703 e ss. c.c.) non esonera la Cassa forense dall'adoperarsi per impedire la prescrizione in pendenza della procedura di riscossione a mezzo ruolo esattoriale, disciplinata dal d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che l'omissione di compiere gli atti utili ad evitare la declaratoria di prescrizione può in concreto integrare il comportamento contrario alla ordinaria diligenza che osta al risarcimento del danno ex art. 1227 c.c. E ciò in considerazione del fatto che il credito iscritto a ruolo ed oggetto di esecuzione esattoriale non perde la propria natura sostanziale di credito contributivo. Con l'ovvia conseguenza che è da escludersi che:

  • l'ente perda la titolarità del credito contributivo,
  • l'ente, a tutela del medesimo credito, non possa più adottare atti di interruzione del termine di prescrizione.

In buona sostanza la Cassa forense, nella procedura di riscossione dei crediti contributivi disciplinata dal d.lgs. n. 46 del 1999, pur mantenendo esplicitamente la funzione di controllo sull'operato del concessionario nell'attività di riscossione della quota, è nella condizione giuridica di di interrompere con propri atti la prescrizione del credito contributivo o, come nel caso di specie, è nella condizione giuridica di contrastare l'iniziativa del debitore che tale prescrizione intenda far valere. 

Peraltro, la giurisprudenza (Cassazione n. 27218 del 2018), in fattispecie analoga alla presente sempre relativa alla Cassa ricorrente, ha osservato che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, sono idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.. Tuttavia, da tali considerazioni non può discendere, come pretende la ricorrente, la estraneità dell'ente creditore alle sorti del credito contributivo di cui rimane comunque titolare e la irrilevanza della propria condotta a tutela del credito stesso. Nel caso di specie, infatti, la concreta vicenda inerente all'incarico di riscossione, mostra possibili elementi di colpa concorrente, rilevanti ex art. 1227 c.c., in capo all'ente mandante. Dunque, nessun errore di diritto ha commesso la sentenza impugnata nel ritenere operante, anche all'interno della procedura di riscossione esattoriale il disposto dell'art. 1227, secondo comma c.c. 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso. 

 

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