Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Cassa forense e bando per l’assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali

Imagoeconomica_1472320

La Cassa forense ha indetto anche per quest'anno il bando per l'assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali. Il bando in questione è reperibile su https://www.cassaforense.it/media/10075/bando-n-10-2021-famiglie-monogenitoriali.pdf.

Vediamo di cosa si tratta.

Requisiti di partecipazione

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, è necessario:

  • essere iscritti alla Cassa forense o all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa forense in corso;
  • essere in regola con l'invio dei Mod. 5 alla Cassa;
  • essere nucleo monogenitoriale, ovvero famiglia a genitore unico, nello specifico: genitore vedovo; genitore single con figlio non riconosciuto dall'altro genitore; genitore single con figlio adottato; genitore single separato/divorziato con figlio per il quale nessun obbligo di mantenimento è stato posto a carico dell'altro genitore;
  • avere nel nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore a 26 anni a proprio totale ed esclusivo carico economico, nei cui confronti non vi sia obbligo altrui di mantenimento;

Il contributo erogabile

Il contributo erogabile, fino allo stanziamento della somma di € 500.000,00, è di importo pari a € 1.000,00 per ciascun figlio. 

Per coloro che abbiano già beneficiato della provvidenza in forza del medesimo bando indetto negli anni 2019 (bando n. 6/2019) e/o 2020 (bando n. 6/2020), il contributo è ridotto del 50% .

La domanda di partecipazione e la graduatoria

La domanda di partecipazione al bando in questione:

  • va inviata entro le ore 24,00 del 31 marzo 2022, esclusivamente attraverso la procedura online attivata sul sito dell'Ente previdenziale;
  • va corredata di i) certificato stato di famiglia, ovvero autocertificazione contenente i dati anagrafici di ciascun componente; ii) autocertificazione che il figlio/i figli sono a totale ed esclusivo carico economico del richiedente e non vi sia obbligo altrui di mantenimento; iii) attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2022, senza la segnalazione di omissioni e/o difformità.

Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante deve produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense. 

Decorso il termine per la presentazione della domanda e per la sua regolarizzazione, verrà formata una graduatoria in ordine crescente dei valori ISEE. In caso parità di valore ISEE avranno precedenza coloro con il maggior numero dei figli minori. La graduatoria prevede la priorità in favore dei richiedenti che siano in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dall'anno 2015 all'anno 2020, se dovuti. In deroga al principio di graduazione sulla base del valore ISEE, i richiedenti non in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2020, sono collocati nella graduatoria in posizione successiva rispetto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2020. Sono considerati in regola anche i richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano richiesto ed ottenuto la rateazione dei contributi minimi dovuti e siano in regola con il pagamento delle rate già scadute per il medesimo periodo. Con l'inoltro della domanda, l'istante autorizza Cassa forense a pubblicare la graduatoria su internet. In ogni caso, questa non riporterà l'indicazione dei nominativi, ma riporterà solo i seguenti dati:

  • codice meccanografico/numero di protocollo della domanda,
  • valori ISEE;
  • numero dei figli.

L'Ente previdenziale si riserva, inoltre, di eseguire controlli a campioni per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni prodotte dal richiedente. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Citazione sottoscritta con sigla indecifrabile, Ca...
Marco Scalabrino, “Mario Gori nuvole nell’anima”

Cerca nel sito