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Cartomanzia: lecita se ha solo valenza predittiva- consolatoria e il corrispettivo è ragionevole

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Finché la prestazione cartomantica viene offerta secondo la sua valenza predittiva-consolatoria e non come strumento realmente efficace e infallibile per la preveggenza del futuro e finché il corrispettivo pattuito conserva un ragionevole equilibrio con la predetta prestazione, non risolvendosi in un corrispettivo sproporzionato rispetto alla su citata valenza, allora la cartomanzia non integrerà l'ipotesi (vietata) della "ciarlataneria" e potrà essere considerata attività lecita.

Questo è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4180 dell' 1 luglio 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame di Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La società appellata ha proposto ricorso contro il provvedimento del questore con cui è stata ordinata la cessazione della sua attività qualificata come "illecita" perché consistente in un servizio telefonico di cartomanzia. Secondo la questura tale attività è in contrasto con l'art. 121 T.U.L.P.S. che vieta espressamente il mestiere di ciarlatano che, a dir dell'amministrazione, ricomprenderebbe anche l'attività cartomantica. È accaduto che il Tar adito ha accolto il ricorso dell'appellata in quanto, secondo i Giudici di primo grado:

  • la lettura del T.U.L.P.S. va adeguata al mutato contesto storico-sociale:
  • l'attività in questione è compatibile con l'art. 41 Cost. (T.A.R. Piemonte, sez. I, 27 giugno 2014, n. 1138) e, sebbene non espressamente regolata, è un'attività presa espressamente in considerazione da diverse norme interne. Questo fa presupporre la sua liceità. Si pensi ad esempio, i) al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) che, all'art. 28, «detta una specifica disciplina in materia di servizi di astrologia, cartomanzia e assimilabili, vietando unicamente quelle comunicazioni che, al pari dell'art. 121 T.U.L.P.S., siano tali da indurre in errore o sfruttare la credulità del consumatore»; ii) al Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo di cui al D.M. n. 145/2006 che «contempla, tra gli altri, i servizi di astrologia e cartomanzia». 

Tali riferimenti normativi, ad avviso del Tar, sono «idonei a far ritenere la cartomanzia attività economica non vietata in se e per sé ma solo laddove venga svolta con modalità idonee ad abusare dell'altrui ignoranza e superstizione». Orbene, nel caso di specie, secondo i Giudici amministrativi, tale abuso non emerge, non essendo stato dimostrato che l'attività svolta dall'appellate sia stata esercitata «con modalità truffaldine o comunque idonee ad abusare della credulità popolare».

Contro la decisione del Tar, l'amministrazione ha proposto appello. 

Così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del CdS.

Il Consiglio di Stato, innanzitutto, prende in considerazione la definizione di "mestiere di ciarlatano", contenuta nell'art. 121 su citato. Secondo i Giudici di secondo grado, con tale espressione si intende qualificare ogni attività che è diretta a speculare sull'altrui credulità, «come quella degli indovini, degli interpreti di sogni, dei cartomanti, di coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose». Ciò chiarito, ad avviso del Consiglio di Stato, appare opportuno anche adeguare il significato di "mestiere di ciarlatano" al contesto storico-sociale in cui stiamo vivendo, contesto, questo, indubbiamente diverso da quello in cui è stato emanato l'art. 121 in questione. 

Infatti, attualmente il nostro ordinamento giuridico si fonda sul principio di libera determinazione degli individui, «in cui lo Stato ha pressoché dismesso ogni funzione latamente paternalistico-protettiva e di orientamento etico nei confronti dei consociati». In tale contesto anche «le dinamiche di mercato sono tendenzialmente affidate, dal lato della domanda e dell'offerta, alla libera interazione dei suoi protagonisti, i quali, con le loro scelte, determinano l'oggetto dello scambio, ne apprezzano, secondo insindacabili valutazioni di carattere soggettivo, l'utilità e ne determinano, infine, il valore (economico): sempre che, naturalmente, non vengano compromessi beni e valori di carattere superiore (come l'ordine pubblico, il buon costume, la salute dei cittadini ecc.), di cui lo Stato conserva l'irrinunciabile funzione di tutela». In tale conteso, l'attività cartomantica rappresenta un bene commerciabile perché offre un servizio che risponde a quelle esigenze meritevoli di soddisfacimento «e, in quanto tale, suscettibili di generare, in termini mercantili, una corrispondente "domanda"», ossia la domanda di coloro che cercano rassicurazioni dai segni ricavabili dalla lettura o dall'interpretazione delle carte. Chi si rivolge al cartomante non necessariamente «è mosso da ingenua credulità (ma, ad esempio, da semplice curiosità o desiderio di svago) né fatalmente abdica al proprio spirito critico, abbandonandosi remissivamente alle sue suggestioni». Tale convinzione discende dal fatto che, nel nostro contesto attuale, è mutata anche la soglia di difesa sociale, essendo questa ora a un livello superiore dato il più elevato grado di alfabetizzazione dei cittadini. Pertanto, a parere dei Giudici amministrativi, per verificare se l'attività cartomantica sia illecita o meno, oggi si deve porre l'accento sulle specifiche modalità di svolgimento dell'attività in esame, ossia se essa venga esercitata e pubblicizzata come «strumento realmente efficace e infallibile per la preveggenza del futuro, con la connessa richiesta di una contropartita commisurata al maggior valore che la prestazione». In tali casi, la cartomanzia, sconfinando nell'approfittamento da parte del cartomante della eventuale situazione di particolare debolezza psicologica del secondo, rientrerebbe nella definizione di ciarlateneria e pertanto sarebbe attività illecita. Tornando al caso di specie, secondo il Consiglio di Stato, nel provvedimento del questore non sono indicati gli elementi da cui si evince detto sconfinamento, con l'ovvia conseguenza che l'attività dell'appellata appare lecita.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di secondo grado hanno rigettato l'appello e confermato la decisione del Tar. 

 

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