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Caos schede Palermo, elezioni a rischio annullamento? Ecco i precedenti

L´evento è di quelli che sembrerebbero destinati ad un grande clamore mediatico e nulla più, ma man mano che il tempo passa, le preoccupazioni aumentano, soprattutto a causa dell´ aumento della dimensione
dei ritardi e del ridursi, in parallelo, dello spazio entro il quale i cittadini elettori hanno potuto esercitare i propri diritti.



Ci riferiamo, è chiaro, al caos di Palermo, che ha portato alcune sezioni ad aprire anche due ore, e forse oltre, dopo l´orario stabilito.
A causare il ritardo la necessità di ristampare nella notte e riconsegnare le schede elettorali di 200 sezioni dove, per un errore nella perimetrazione dei collegi da parte del Comune, erano stati inseriti dei candidati di un altro collegio.

Come ha raccontato Il Giornale di Sicilia, "in pratica alcune sezioni del collegio Palermo 1 erano state collocate nel collegio Palermo 2 che comprende anche Bagheria. I primi ad accorgersi del pasticcio sono stati ieri sera i rappresentanti di lista di Forza Italia. Controllando il nome del candidato al Senato nel collegio uninominale Palermo 1 hanno scoperto che al posto dell´azzurro Giulio Tantillo figurava Ester Bonafede (Udc), che la coalizione di centrodestra aveva indicato nel collegio Palermo 2 comprendente anche Bagheria. È stata sufficiente una rapida verifica per accertare che lo scambio delle schede riguardava circa 200 sezioni del capoluogo. A farne le spese, tra gli altri candidati, anche il presidente del Senato Pietro Grasso, leader di LeU".



La prefettura si è mossa tempestivamente, ma i risultati ottenuti sono stati solo parziali. Dal momento in cui è stata assunta la decisione di ristampare, nella notte, oltre 200mila schede elettorali, al momento in cui queste sono state ridistribuite di prima mattina presso tutti i seggi interessati, le operazioni sono state più lunghe del previsto, e in molti seggi non è stato possibile rispettare l´orario di apertura, con la conseguenza che molti elettori, presentati si per esercitare i propri diritti, non hanno potuto farlo e sono andati via. Il tutto, a causa della impossibilità di votare, per mancanza della...materia prima!

Ci sono in proposito delle certezze, raccontate, ancora, dal quotidiano palermitano: "alle 7.50 nei seggi della scuola Ignazio Buttitta, in via Cimabue a Palermo, le schede non erano ancora arrivate. Nelle cinque sezioni 163, 61 243, 548, 027A operazioni a rilento. Oltre due ore dopo l´apertura dei seggi in tutta Italia, era ancora chiusa anche la scuola Karol Wojtyla del quartiere Monte Pellegrino. "Non ci fanno votare - dice un elettore in attesa - Dicono che si stanno riunendo i presidenti dei seggi. Ma mi sembra una procedura anomala. Nessuno ci ha informato che non c´erano le schede".



Il presidente del Senato, Pietro Grasso, candidato all´uninominale, ha diffuso alla stampa una dichiarazione estremamente critica: "Mi preoccupa - ha detto - che a Palermo alcuni seggi siano ancora chiusi in attesa di ricevere le schede elettorali corrette. Nel giorno più importante di una democrazia, quello delle elezioni, sono ritardi ed errori inaccettabili, che spero non scoraggeranno la partecipazione dei cittadini".

Ma c´è chi comincia a parlare, apertamente, di annullamento delle elezioni, almeno parziale. Tra questi, una dei candidati palermitani, l´avvocato Nadia Spallitta: "A mio avviso, nel momento in cui si è in presenza di una limitazione incostituzionale alla libertà di voto si creano i presupposti per l´annullamento delle elezioni. Le procedure di voto non possono essere irregolari. In presenza di vizi, si annullano. A Palermo, in alcuni seggi, si è verificato un ritardo di due ore rispetto al resto d´Italia. Questo non è concepibile. Sono stati creati disagi per i cittadini. Sono state tolte due ore alle normali operazioni di voto previste dalla legge. Si è creata una disparità. Ribadisco: non è una cosa concepibile. Nelle operazioni di voto non ci possono essere dubbi debbono essere lineari, trasparenti ed esemplari", conclude.



Il problema, quindi, non sarà risolto facilmente e, molto probabilmente, queste elezioni avranno strascichi in una o più aule giudiziarie.

È chiaro, infatti, che rebus sic stantibus, i ritardi ci sono stati, e gli stessi non potranno essere recuperati, in quanto, per legge, la chiusura dei seggi può essere postergata solo negli stretti limiti entro i quali sia possibile saturare le file, e cioè consentire agli elettori in quel momento presenti di esercitare il proprio diritto elettorale. Ma recuperare i ritardi accumulati a causa del mancato avvio nei tempi stabiliti delle operazioni elettorali è invece impossibile, soprattutto quando, come nella fattispecie, si è trattato di un ritardo che non ha coinvolto l´intero corpo elettorale, ma soltanto una parte di esso, seppur numericamente rilevante.

Gli elementi per un sospetto di turbativa, in ogni caso, appaiono evidenti.
Seppure involontariamente, la situazione raccontata potrebbe causare, soprattutto nell´uninominale, alterazioni nel risultato elettorale.

LE OPINIONI NELLA GIURISPRUDENZA

Ma ha ragione la Spallitta, e pertanto si può ragionevolmente pensare ad un annullamento, in via amministrativa o, necessariamente dopo, giudiziaria, delle elezioni, quantomeno nell´ambito dei collegi considerati? Oppure le irregolarità, Per quanto gravi, non possono portare a tali conseguenze?

In materia esistono due precedenti, le cui conclusioni ci siamo peritati di riassumere, lasciandole alla riflessione di chi in tenda da trarre da essi trarre una qualsiasi conclusione.

Sulla tassatività dell´orario di votazione, esiston per l´appunto alcuni precedenti.



Il primo tra questi è dato dalla sentenza del Tar Veneto 19 gennaio 2005, n. 121.

La questione sottoposta a giudizio era "incentrata sulla assunta limitazione – derivante dalla decisione di ristampare le schede in maniera corretta anziché rinviare le elezioni – del diritto di voto del corpo elettorale nel
suo insieme", presumendosi, in particolare, che "il ritardato avvio delle operazioni di voto (nonostante la disposta apertura dei seggi) di circa un´ora in non poche sezioni, aggiunto alla forzata interruzione di qualche diecina di minuti a causa dell´esaurimento dei primi contingenti di schede corrette, in attesa del ricevimento delle rimanenti (di modo che si sarebbe votato ´a singhiozzo´), avrebbe limitato in maniera significativa la libertà di votare nell´arco temporale previsto dalla legge"; appurato che "la garanzia di un tempo adeguato per l´esercizio del fondamentale diritto di elettorato attivo è condizione imprescindibile per la libera espressione del voto, vale a dire della partecipazione democratica dei cittadini alla vita associata", con il logico "corollario..., in astratto e in generale, che la limitazione dell´esercizio dell´elettorato attivo arrechi un vulnus al diritto di voto", i giudici veneziani hanno considerato "questione correlata alla fattispecie concreta l´accertare, secondo criteri di ragionevolezza,
se il diritto che quel principio garantisce possa ritenersi irrimediabilmente violato, non potendo certamente ammettersi che qualsiasi riduzione, anche piccola o insignificante, del tempo fissato per il suo esercizio ne comporti il sacrificio", perché, "se le operazioni elettorali fossero ritardate o interrotte in misura tale per cui all´elettore venisse impedito a tempo indeterminato o più volte nella stessa giornata di esprimere il proprio voto, la loro regolarità sarebbe certamente compromessa, mentre non si
può sostenere altrettanto se gli eventi implicanti una momentanea o temporanea difficoltà nell´espressione del voto si siano risolti in un tempo ragionevole, senza ripetersi e senza assumere una connotazione stabile di impedimento oggettivo all´esercizio del voto, specialmente se riguardati al tempo totale a disposizione degli elettori per esercitare tale diritto".



In quel caso, il Tar ha ritenuto che gli "unici inconvenienti causati dalla stampa (parzialmente) erronea delle schede e dalla necessaria ristampa e distribuzione delle schede corrette ai vari seggi si sono tradotti nel ritardato avvio delle votazioni di circa un´ora, nonché nella interruzione, per frazioni alquanto più limitate di tempo, nei soli seggi in cui i contingenti di schede ristampate, in un primo tempo si erano rivelate numericamente insufficienti", cosicché, "avuto riguardo al fatto, certamente rilevante, che la limitazione all´esercizio dell´elettorato attivo si è verificata all´avvio delle operazioni elettorali, che
essa è stata contenuta in misura ed ambiti non significativi e che agli elettori non è stata confiscata che
una minima parte del tempo stabilito dalla legge, deve convenirsi che la limitazione del diritto di voto è stata sostanzialmente insignificante, e che il problema si è risolto con il progredire delle operazioni
elettorali, come dimostra il fatto, in sé significativo, che le percentuali di affluenza alle urne sono
risultate pari se non superiori alle percentuali registrate nelle precedenti elezioni amministrative".



La sentenza in questione, inoltre, è stata confermata in secondo grado, dal Cons. di Stato, V, 25 luglio 2006, n. 4667, che ha enunciato i seguenti dicta: a) "il principio generale in materia di elezioni a cui si è sempre ispirato questo Consiglio va ... riferito non tanto alle irregolarità del procedimento elettorale ma alla rilevanza di tali irregolarità, al fine di verificare se, alla stregua di criteri di verosimiglianza, essi possano avere influito sul diritto di voto o sul risultato delle elezioni"; b) "l´esercizio del voto costituisce
anche un dovere civico (art. 48 II comma Cost.) e, di conseguenza si presume che gli elettori, uti cives, debbano offrire la loro massima collaborazione e disponibilità in presenza di eventi imprevisti o eccezionali che possano rendere più difficoltoso l´esercizio del loro diritto e che, quindi, la presenza di tali fatti va coordinata e rapportata con le necessarie esigenza temporali necessarie per il
superamento degli imprevisti"; peraltro, "tale criterio di contemperamento, ovviamente, trova il suo limite in quei fatti e in quelle situazioni che, per la loro rilevanza e ampiezza, devono ritenersi idonei, di per sé, ad incidere sostanzialmente sul diritto di voto o a falsare, con una valutazione che può essere
effettuata anche ex post, il risultato elettorale"; c)il ritardato inizio delle operazioni di voto, protrattosi
per un certo periodo, e poi, la loro sospensione, e quindi, il venir meno della totalità tempo previsto dalla legge per poter esercitare il diritto di voto non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad inficiare la validità delle elezioni relativamente al seggio o ai seggi nei quali tali eventi si sono verificati", rilevandosi, in proposito, "che vari possono essere gli imprevisti che possono determinare situazioni di
ritardo nell´inizio delle operazioni di voto o la loro sospensione, come ad esempio la mancanza dei
designati componenti del seggio o la necessità di sostituirne qualcuno, il ritardo nelle operazioni preliminari alla apertura dei seggi dovute a varie cause, il verificarsi di eventi imprevedibili, quali tumulti o turbative che possano indurre il presidente alla chiusura temporanea del seggio, ai quali
possono aggiungersi altri elementi fisiologici, quali l´affollamento degli elettori che, pur non
determinando una sospensione delle operazioni di voto, possono, comunque, causare una attesa più o meno lunga"; d) la fattispecie in esame deve ritenersi differente rispetto ad altra analoga decisa da
questo Consiglio (CS V, 313/92), nella quale si era verificato un ritardo continuativo, nell´apertura dei seggi, di quattro ore e venti minuti: qui il ritardo nell´inizio delle operazioni di voto, relativo al primo giorno di votazione, ... è oscillato, nelle varie sezioni, da un´ora fino ad un massimo di due ore, mentre le interruzioni nel corso del pomeriggio, dovute alla mancanza di schede, protrattasi, in genere, fino alle ore 19, non hanno, di norma superato a seconda delle sezioni, i dieci, venti o trenta minuti"; alla luce della descritta situazione, "deve ritenersi che il ritardo nell´inizio delle operazioni elettorali non ha assunto un rilievo tale da incidere, in considerazione della globalità delle ore residue destinate allavotazione, sull´esercizio del diritto di voto mentre le brevi interruzioni verificatesi nel pomeriggio, pur
foriere di disagi agli elettori, possono ritenersi assimilabili ai ritardi dovuti ad affollamento dei seggi o ad altri eventi occasionali e sono, comunque, tali da non potersi considerare rilevanti sul regolaresvolgimento delle operazioni di voto".

Come si vede, i principi sono chiari, ma ciò che, al momento, non è del tutto chiara è l´entità del ritardo. Circostanza non da poco, in quanto, come si capisce leggendo le motivazioni che, in entrambi i casi considerati, hanno portato alla convalida delle elezioni, proprio l´elemento tempo in quei casi contenuto entro le due ore di ritardo, è stato l´elemento assunto in considerazione dal giudice nella motivazione delle pronunce.

 

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