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Caduta studente, torneo pallamano: se fisiologica a modalità del gioco, la scuola non è responsabile

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Se nel corso di una partita di pallamano, svolta nella normale attività didattica della scuola e interamente sotto il controllo diretto dell'insegnante, senza alcuna azione scorretta di altri giocatori, uno degli studenti-giocatori scivola e finisce contro la panchina delle riserve provocandosi lesioni, per il sinistro non è responsabile la scuola. E ciò in considerazione del fatto che la panchina non costituisce un'insidia e l'«incidente può dirsi avvenuto per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco [...]».

Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione con ordinanza n. 9983 del 10 aprile 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta alla sua attenzione.

I fatti di causa.

La ricorrente, madre di uno studente, anche lui ricorrente, lamenta che suo figlio, «mentre partecipava ad un torneo di pallamano organizzato dalla propria scuola […] cadeva a terra andando ad urtare contro una panchina, riportando lesioni alla bocca». Per tale evento, ha agito insieme al marito, successivamente deceduto, per chiedere il risarcimento danni all'amministrazione scolastica, a suo dire, responsabile del sinistro.

Sia in primo grado che in secondo grado, la domanda è stata respinta.

Così il caso è giunto dinanzi ai Giudici di legittimità.

La decisione della SC.

I ricorrenti ritengono che la Corte d'appello, nell'escludere la responsabilità della scuola, ha omesso di considerare che quest'ultima non ha predisposto e apposto idonee cautele e protezioni relativamente alle panchine a bordo del campo, atte ad evitare che gli studenti durante la partite si procurino lesioni. 

Di diverso avviso sono i Giudici di legittimità. Vediamo perché.

Innanzitutto, essi partono dall'esame della questione degli infortuni subiti dagli alunni all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica e in particolare durante un torneo di pallamano. Orbene, a loro parere, «ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto ( v. Cass., 28/9/2009, n. 20743 )».

In buona sostanza, secondo la Corte di cassazione, nei casi come quello in esame, bisogna tener conto di alcuni elementi essenziali affinché l'amministrazione scolastica possa essere ritenuta responsabile dell'infortunio dell'alunno. Questi elementi sono:

  • il comportamento degli altri studenti-giocatori;
  • l'intenzionalità di tale comportamento, ossia se posto in essere allo scopo di ledere gli altri o con una violenza incompatibile con le regole del gioco.

Ne discende che «la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, nonché nell'ipotesi in cui pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta l'atto sia a questa funzionalmente connesso ( v. Cass., 8/8/2002, n. 12012 ), rientrando cioè nell'alea normale della medesima (v. Cass., 27/10/2005, n. 20908)». 

Chiarito questo, appare evidente, a parere dei Giudici di legittimità, che in caso di incidente sportivo occorso durante le ore scolastiche, incombe sul danneggiato l'onere di provare i criteri in base ai quali è da ritenere responsabile la scuola. Orbene, secondo la Suprema Corte, la sentenza impugnata ha tenuto conto di tutti questi elementi e dalla stessa si evince la dinamica del sinistro, ossia il ricorrente danneggiato «mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo, cadeva scivolando all'esterno del campo di gioco, andando ad urtare una panchina di legno ... dove sedevano i giocatori di riserva». Da questa dinamica accertata nel merito, a parere dei Giudici di legittimità, risulta chiaro che la partita si è svolta regolarmente, senza alcuna scorrettezza. «La panchina contro la quale sfortunatamente il giocatore è andato ad impattare» non può costituire un'insidia in quanto è «notorio che i campi da gioco siano fiancheggiati da una o più panchine per consentire ai giocatori di riserva di stare seduti, sicché la presenza delle stesse costituisce ordinario completamento del campo da gioco[...]». Da ciò discende che l'«incidente è avvenuto per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano». Tale conclusione condivisa dalla Corte di cassazione porta ad escludere la responsabilità della scuola, la quale nulla ha potuto fare per evitare l'infortunio, rientrante, questo «nell'alea normale dell'attività sportiva cui nella specie lo studente odierno ricorrente ha preso parte».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso e confermato la decisione impugnata. 

 

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