E´ stato definitivamente approvato in Senato, senza modifiche, il testo di legge, già passato dalla Camera, sulle Disposizioni anticipate di trattamento e in materia di consenso informato.
Il testo passa adesso nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dovrà firmarlo per la promulgazione.
Cuore del provvedimento sono l´art. 1 sul consenso informato e l´art. 4 sulle Disposizioni anticipate di trattamento (le cosiddette «Dat»). Il primo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il secondo che «ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali».
Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico che «in conseguenza di ciò - si afferma - è esente da responsabilità civile o penale». Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione.
In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, «la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni».
Viene «promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato» e «nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari».
I MINORI
Per quanto riguarda i minori «il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall´amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore».
PIANIFICAZIONE DELLE CURE
Nella relazione tra medico e paziente «rispetto all´evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
L´articolo 8 del provvedimento prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall´anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull´applicazione della medesima. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.
Tra gli emendamenti respinti ieri nell´aula del Senato con voto segreto quello che chiedeva di mantenere sempre i trattamenti di sostegno vitale, ovvero l´idratazione e nutrizione.
Il direttore dell´Ufficio Cei per la Salute, don Massimo Angelelli, ha manifestato il suo dissenso sulla legge approvata, che, a suo dire, «tutela i medici sollevandoli da ogni responsabilità, tutela le strutture sanitarie pubbliche, tenta di ridurre la medicina difensiva spostando sul malato l´onere della responsabilità delle scelte, ma sembra poco efficace nella tutela dei sofferenti. Sono molte le incertezze nella applicabilità di questa legge».
Avv.Carmela Patrizia Spadaro – Foro di Catania
Fonte:
Senato