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Azioni responsabilità alunni e insegnanti: legittimato passivo sempre il Miur

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Legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il Ministero della Pubblica Istruzione (Miur), e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano [...] organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato.

Questo è quanto ha statuito il Tribunale di Potenza, con sentenza del 12 aprile 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Giudice di merito.

I fatti di causa

L'attore, in qualità di esercente della potestà genitoriale del figlio minore, ha agito in giudizio contro il Miur per sentirlo condannare al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al figlio stesso [...], in seguito all'aggressione avvenuta durante l'orario scolastico [...] ad opera di altro allievo. In buona sostanza, l'evento si sarebbe verificato a causa dell'omessa sorveglianza del personale docente che si sarebbe accorto dell'aggressione solo dopo aver riscontrato il mancato rientro in classe dalla ricreazione dell'alunno aggredito. Un riscontro, questo, avvenuto con ben oltre 45 minuti di ritardo. L'attore, inoltre, lamenta il fatto di non essere stato avvisato nell'immediatezza e di essere venuto a conoscenza dell'evento solo all'uscita dei ragazzi al termine dell'orario scolastico.

Così il caso è giunto dinanzi al Tribunale. Il Miur citato si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la carenza della sua legittimazione passiva in favore di quella dell'istituto scolastico, teatro dell'aggressione. Secondo il convenuto, la responsabilità dell'evento sarebbe da imputarsi oltre che alla scuola, anche ai genitori per carente educazione del proprio figlio. 

 Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale adito.

La decisione del Tribunale

Innanzitutto il Giudice di merito richiama l'orientamento pacifico della giurisprudenza in merito alla legittimazione passiva nei giudizi promossi per l'accertamento delle responsabilità derivanti da condotte di alunni o del personale docente durante l'orario scolastico. In forza di tale orientamento, la legittimazione passiva spetta al Miur e non all'istituto scolastico. E ciò in considerazione del fatto che quest'ultimo, seppur dotato di personalità giuridica, resta un organo dello stato, con l'ovvia conseguenza che:

  • il relativo personale docente viene a trovarsi in rapporto organico con il Miur e non con il singolo istituto;
  • gli atti, anche illeciti, posti in essere dal predetto personale sono riferibili direttamente al Miur.

Da tanto, pertanto, discende la legittimazione passiva del Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando del personale docente, mentre difetta la legittimazione passiva dell'istituto (cfr Cass. SS.UU. n. 9346/2002; Cass. n. 19158/2012; n. 10042/2006; n. 2839/2005; n. 27246/2008; n. 6372/2011).

Premesso questo, il Tribunale passa all'esame del merito. In punto, il Giudice adito ritiene in primis, i fatti di causa provati nella loro dinamica e richiama, in second'ordine, la disciplina dell'art. 2048 comma 2 c.c., in forza del quale "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". 

La responsabilità cui si riferisce detta disposizione è una responsabilità presuntiva e oggettiva, da cui l'amministrazione scolastica può liberarsi solo se dimostra di essersi trovata nell'impossibilità di impedire il fatto. Orbene, tornando al caso di specie, il Tribunale rileva che nella questione in esame l'amministrazione scolastica non ha fornito detta prova, con l'ovvia conseguenza che la responsabilità dell'aggressione è ascrivibile in capo alla stessa per aver omesso di esercitare la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea a impedire il fatto. Le conclusioni cui è addivenuto il Giudice di merito trovano sostegno nel fatto che:

  • il personale docente e non docente non è stato in grado di riferire alcunché sull'accaduto:
  • l'alunno si è recato da solo nei bagni dell'istituto, previa autorizzazione dell'insegnante, ma senza essere stato sottoposto alla vigilanza di altri preposti (bidelli o altro insegnante).

Questo comportamento omissivo, ad avviso dell'autorità giudiziaria, ha determinato l'occasione per il verificarsi dell'evento da cui sono derivati i danni subiti dal minore.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tribunale ha accolto le domande dell'attore, condannando il Miur al pagamento di tutti i pregiudizi subiti dallo studente. 

 

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