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Avvocati, senza aggiornamento e assicurazione cancellazione dall´albo: ecco il Decreto ministeriale

Con Decreto del Ministro della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, è stato approvato il "Regolamento recante disposizioni per l´accertamento dell´esercizio della professione forense", pubblicato nella GU n. 81 del 7 aprile 2016 ed in vigore dal 22/4/2016.
Secondo l´art. 1 del Decreto, "la cancellazione dall´Albo e´ disposta quando il consiglio dell´Ordine circondariale accerta la mancanza dell´esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l´avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi".
Il c. 2 del citato articolo stabilisce che "Il consiglio dell´Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall´Albo invita l´avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non e´ possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni. L´avvocato che ne fa richiesta e´ ascoltato personalmente".
Nel caso di cancellazione, "La delibera (...) è notificata entro quindici giorni all´interessato". La cancellazione dell´avvocato dall´Albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all´articolo 15 della legge a cui è eventualmente iscritto al momento della cancellazione, "fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l´esercizio dell´attivita´ professionale non costituisce condizione per l´iscrizione. 6. L´avvocato cancellato dall´Albo a norma del presente decreto e´ iscritto nell´elenco di cui all´articolo 15, comma 1, lettera e), della legge".
Ma quali sono i requisiti per la sussistenza dell´esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente ?
Ad occuparsene è l´art. 2 del Decreto, che, premesso che "la verifica (...) non e´ svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all´Albo", precisa, al c. 2, che "La professione forense e´ esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l´avvocato:
a) e´ titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l´uso di locali e di almeno un´utenza telefonica destinati allo svolgimento dell´attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l´incarico professionale e´ stato conferito da altro professionista;
d) e´ titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell´Ordine;
e) ha assolto l´obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall´esercizio della professione, ai sensi dell´articolo 12, comma 1, della legge.
La cancellazione dall´Albo e´ disposta quando il consiglio dell´Ordine circondariale accerta la mancanza dell´esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l´avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
In allegato il Decreto

 

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