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Avvocati. La ricongiunzione dei contributi versati nella Gestione Separata Inps

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 Fonte: https://laprevidenzaforense.it/#/

Con sentenza n.495 del 27.09.2021 la Corte di appello di Torino ha accertato e dichiarato il diritto dell'avvocato iscritto alla Cassa Forense di ottenere la ricongiunzione ex L.n. 45 del 1990 presso la cassa categoriale dei contributi versati alla gestione separata Inps, a prescindere dalla facoltà del soggetto di ricorrere agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione.

I fatti di causa

L'avvocato iscritto alla Cassa Forense ha richiesto la ricongiunzione dei contributi versati quale lavoratore autonomo alla Gestione Separata INPS.

L'Inps ha respinto la domanda ritenendo che tale facoltà non sarebbe esercitabile ove i contributi da ricongiungere siano stati versati alla Gestione Separata, in quanto ai sensi del D.M. 282/1996 i contributi ivi versati possono dar luogo ad un supplemento di pensione ed il ricorrente potrebbe ottenere solo la totalizzazione o il cumulo dei contributi.

L'avvocato ha così adito il Tribunale, il quale ha accolto il ricorso rilevando che a norma dell'art. 1, comma 2 L. 45/1990 il libero professionista, iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti o autonomi, può ottenere la ricongiunzione dei contributi ivi versati nella gestione a cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

L'INPS ha proposto appello.

La decisione della Corte d'appello

La Corte d'Appello ha ritenuto corretto l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale, rilevando che la facoltà di ricongiunzione è prevista a favore dei lavoratori autonomi dall'art. 1 L. 45/1990 a norma del quale:

  • "Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le (...) forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. (comma 1);
  • "Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista"(comma 2).

In particolare la Corte d'Appello ha riconosciuto che la disposizione contenuta nel secondo comma del succitato art.1 riconosce espressamente la facoltà di ricongiungere i contributi nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.

La Corte ha precisato anche che la norma regolamentare invocata dall'INPS, essendo norma di secondo grado, non può derogare alla succitata norma di legge. 

 Sul punto la Corte d'Appello ha ricordato

  • la pronuncia della Corte costituzionale n.61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 L. n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono il diritto del professionista assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo, quale l'utilizzo della contribuzione;
  • l'orientamento della suprema Corte di Cassazione secondo il quale "l'interpretazione corretta dell'art. 1, 2° comma, L. 45/1990 è quella che consente, in ogni caso, al libero professionista che non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di ricongiungere, presso la Cassa professionale a cui è iscritto, i contributi precedentemente versati a forme obbligatorie di previdenza (ivi inclusa la Gestione Separata INPS), secondo le modalità descritte all'art. 2 (ricongiunzione onerosa), senza che a tale facoltà sia d'ostacolo il fatto che il soggetto possa anche ricorrere agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione, ciascuno dei quali presenta diverse caratteristiche"(Cass. 26039/2019).

Ne consegue che spetta al richiedente la scelta di ricorrere all'istituto più idoneo alle proprie esigenze, anche se più oneroso.

Nel caso di specie la scelta dell'avvocato è stata quella di farsi carico di un possibile maggior onere economico, a fronte del vantaggio di poter anticipare di ben quattro anni l'accesso al trattamento pensionistico. A parere della Corte d'Appello, in tal caso l'INPS non può rifiutare la ricongiunzione sul presupposto che esistono altri istituti ai quali il richiedente può ricorrere.

Alla luce di tali argomentazioni la Corte d'Appello ha respinto il ricorso proposto dall'Inps.


 

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