Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Fonte: https://laprevidenzaforense.it/#/
Con sentenza n.495 del 27.09.2021 la Corte di appello di Torino ha accertato e dichiarato il diritto dell'avvocato iscritto alla Cassa Forense di ottenere la ricongiunzione ex L.n. 45 del 1990 presso la cassa categoriale dei contributi versati alla gestione separata Inps, a prescindere dalla facoltà del soggetto di ricorrere agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione.
I fatti di causa
L'avvocato iscritto alla Cassa Forense ha richiesto la ricongiunzione dei contributi versati quale lavoratore autonomo alla Gestione Separata INPS.
L'Inps ha respinto la domanda ritenendo che tale facoltà non sarebbe esercitabile ove i contributi da ricongiungere siano stati versati alla Gestione Separata, in quanto ai sensi del D.M. 282/1996 i contributi ivi versati possono dar luogo ad un supplemento di pensione ed il ricorrente potrebbe ottenere solo la totalizzazione o il cumulo dei contributi.
L'avvocato ha così adito il Tribunale, il quale ha accolto il ricorso rilevando che a norma dell'art. 1, comma 2 L. 45/1990 il libero professionista, iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti o autonomi, può ottenere la ricongiunzione dei contributi ivi versati nella gestione a cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
L'INPS ha proposto appello.
La decisione della Corte d'appello
La Corte d'Appello ha ritenuto corretto l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale, rilevando che la facoltà di ricongiunzione è prevista a favore dei lavoratori autonomi dall'art. 1 L. 45/1990 a norma del quale:
In particolare la Corte d'Appello ha riconosciuto che la disposizione contenuta nel secondo comma del succitato art.1 riconosce espressamente la facoltà di ricongiungere i contributi nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.
La Corte ha precisato anche che la norma regolamentare invocata dall'INPS, essendo norma di secondo grado, non può derogare alla succitata norma di legge.
Sul punto la Corte d'Appello ha ricordato
Ne consegue che spetta al richiedente la scelta di ricorrere all'istituto più idoneo alle proprie esigenze, anche se più oneroso.
Nel caso di specie la scelta dell'avvocato è stata quella di farsi carico di un possibile maggior onere economico, a fronte del vantaggio di poter anticipare di ben quattro anni l'accesso al trattamento pensionistico. A parere della Corte d'Appello, in tal caso l'INPS non può rifiutare la ricongiunzione sul presupposto che esistono altri istituti ai quali il richiedente può ricorrere.
Alla luce di tali argomentazioni la Corte d'Appello ha respinto il ricorso proposto dall'Inps.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.