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Avvocati: la domanda di riscatto e gli effetti

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Come funziona il riscatto?

Molti avvocati iscritti alla Cassa Forense, almeno una volta, si saranno posti il problema del riscatto del periodo di laurea, del servizio militare e del paraticantato [1]. Ma come funzione tale istituto giuridico e quali sono gli effetti della domanda di riscatto?

La domanda di riscatto comporta un aumento di anzianità di iscrizione e di contribuzione pari al numero di anni riscattati [3]. I soggetti legittimati a presentare la domanda di riscatto sono:

  • gli avvocati iscritti alla Cassa, in regola con l'invio delle comunicazioni reddituali (mod. 5);
  • i professionisti cancellati dalla Cassa, che conservano il diritto alla pensione di vecchiaia, in regola con l'invio delle predette comunicazioni;
  • i titolari di pensione di inabilità;
  • i superstiti degli avvocati deceduti che possono conseguire la pensione indiretta, sempre che il professionista sia stato in regola con l'invio del mod. 5 [3].

I periodi oggetto del riscatto sono:

  • «il periodo di corso legale di laurea in giurisprudenza;
  • il periodo di servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
  • i periodi di servizio civile sostitutivo o equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
  • il periodo di servizio militare prestato in guerra;
  • il periodo di praticantato, anche se svolto all'estero purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per non più di tre anni» [4].

Le modalità di presentazione della domanda di riscatto

La domanda va presentata su modulo predisposto dalla Cassa forense, in cui andranno indicati, oltre alle generalità dell'iscritto, anche:

  • il reddito professionale percepito negli ultimi quindici anni (o nel caso di numero di anni inferiori a quindici, il reddito professionale percepito in tutti gli anni);
  • la dichiarazione di non aver usufruito del riscatto presso altro ente previdenziale;
  • la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per presentare la domanda di riscatto.

L'ente previdenziale decide entro 120 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda.

Il pagamento in unica soluzione e la rateizzazione del riscatto

Ove sussistano tutti i requisiti, la Cassa forense emetterà un provvedimento di ammissione del riscatto, con cui disporrà il pagamento dei relativi contributi che dovrà essere eseguito, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione del predetto provvedimento. 

Entro tale ultimo termine, l'interessato può presentare, tramite lettera raccomandata, una richiesta di rateizzazione. In tale richiesta, tuttavia, dovranno essere indicati:

  • l'importo che il richiedente intende versare subito;
  • il numero di anni nei quali rateizzare il residuo.

Qualora l'interessato opti per la rateizzazione, questa, in ogni caso, non può superare i dieci anni. In queste ipotesi, inoltre, saranno applicati gli interessi.

«La domanda di pensione, il cui diritto viene acquisito in conseguenza dell'esercizio del riscatto, non può comunque essere presentata e la pensione non può, di conseguenza, essere liquidata prima dell'avvenuto pagamento integrale della somma determinata dalla Giunta Esecutiva; in caso di pagamento rateizzato, l'interessato dovrà provvedere al pagamento integrale del residuo ancora dovuto a saldo» [5].

L'irrinunciabilità del riscatto

Ove sia stato eseguito il pagamento integrale del riscatto, l'interessato non può più rinunciarvi e nel caso in cui questi abbia eseguito un pagamento parziale, si considereranno utili ai fini del riscatto, solo gli anni interi per cui sia stato corrisposto il relativo importo.

Note

[1] Art. 24 Legge n. 141/1992.

«1. Il periodo legale del corso di laurea in giurisprudenza è riscattabile.

2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

3. È riscattabile, altresì, il periodo di praticantato.

4. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti da coloro che non ne usufruiscono presso altra Cassa o altro ente previdenziale.

5. Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato dei delegati della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera».

[2] Art. 3 Regolamento per il riscatto di cui all'art. 24 Legge n. 141/1992.

[3] Art. 1 Regolamento per il riscatto di cui all'art. 24 Legge n. 141/1992.

[4] Art. 2 Regolamento per il riscatto di cui all'art. 24 Legge n. 141/1992.

[5] Art. 7 Regolamento per il riscatto di cui all'art. 24 Legge n. 141/1992. 

 

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