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Avvocati: l'iter procedurale delle domande per l'erogazione dell'assistenza

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Le domande per l'erogazione delle prestazioni assistenziali e l'iter procedurale

La Cassa forense prevede una serie di prestazioni assistenziali in favore degli iscritti e dei familiari di questi che versano in stato di bisogno o in situazioni di infermità. Affinché tali prestazioni possano essere erogate gli interessati devono presentare delle domande ad hoc secondo le modalità indicate dal Regolamento per l'erogazione dell'assistenza.

Qual è la procedura che si instaura nel momento in cui sono presentate le su citate domande?

Qui di seguito, ripercorriamo l'iter amministrativo.

L'avvio del procedimento da parte della Cassa forense e il ricorso dinanzi al CdA

A seguito delle istanze presentate dagli avvocati alla Cassa forense al fine di ottenere le prestazioni assistenziali, si apre un procedimento che l'ente previdenziale deve concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro 90 giorni decorrenti dal ricevimento delle istanze stesse [1].

«Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante e dell'oggetto della richiesta, ovvero non corredate della documentazione prescritta dal presente regolamento, si considerano come non presentate e non comportano il decorso dei termini per la conclusione del procedimento».

 Se le istanze sono incomplete e tale irregolarità è sanabile, la Cassa forense né dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni. Dalla data di ricezione delle domande regolarizzate, il termine di conclusione su indicato di 90 giorni riprenderà a decorrere. «Qualora nel corso del procedimento l'istante modifichi elementi essenziali della domanda, il termine per la conclusione del procedimento decorre nuovamente».

In quest'arco temporale, l'ente previdenziale comunica l'avvio del procedimento con cui sono indicati:

  • «l'oggetto del procedimento promosso;
  • l'unità organizzativa e la persona responsabile del procedimento;
  • la data di presentazione della relativa istanza;
  • la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia di Cassa Forense;
  • l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti».

Se entro il termine massimo di conclusione del procedimento la Cassa forense adotta il provvedimento, allora detto termine si potrà ritenere rispettato e ciò anche quando il provvedimento non sia ancora comunicato.

Il termine in questione:

  • può essere sospeso quando si reputi necessaria l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative ai fatti, qualifiche di stato o qualità non attestati in documenti già in possesso di Cassa Forense o non direttamente acquisibili presso le Pubbliche Amministrazioni. In tali casi il termine in esame è sospeso sino all'effettiva acquisizione della documentazione integrativa;
  • ove non rispettato, detta mancanza i) non libera il responsabile del procedimento dall'obbligo di emettere il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all'organo competente per la sua adozione; ii) costituirà elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Nell'ipotesi in cui, all'esito del procedimento, la Cassa forense adotti un provvedimento di rigetto della domanda, la decisione deve essere motivata e comunicata al richiedente con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso.

«Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione e deve essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di rigetto. Il Consiglio di Amministrazione decide nei successivi 150 giorni, in conformità dei criteri e dei principi analoghi a quelli dettati dalla Legge n. 241/1990».

Note

[1] Artt 24-29 Regolamento Cassa forense per l'assistenza. 

 

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