Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Contributi soggettivi minimi obbligatori per l'anno 2020
Dal 10 febbraio gli avvocati possono accedere alla propria area personale sul sito della Cassa forense e generare i MAV relativi ai contributi minimi soggettivi da corrispondere rispettivamente in tre rate con scadenza:
Con riferimento ai contributi da corrispondere entro il 30 settembre 2020, il relativo importo sarà determinato a saldo.
Il Consiglio di amministrazione della Cassa forense ha stabilito che la misura di detti contributi dovuta per l'anno in corso ammonterà a:
Contributi integrativi e contributi per la maternità per l'anno 2020
Resta ferma l'abrogazione temporanea sino al 2022 del contributo minimo integrativo, di cui all'art. 7 primo comma, lettera b) del Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/201. Ne consegue che anche per l'anno 2020, tale contributo non è dovuto. La percentuale applicabile sul volume d'affari IVA è confermata, invece, nella misura del 4%.
Il contributo di maternità non è stato ancora determinato e sarà possibile pagarlo unitamente alla quarta rata con scadenza il 30 settembre 2020. Entro questa data, infatti, sarà possibile generare il relativo bollettino MAV
Esonero pagamento contributi per l'anno 2020.
Sempre a partire dal 10 febbraio 2020, sarà possibile presentare le domande di esonero dal pagamento dei contributi soggettivi dovuti [2]. Tale domanda:
«In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purché il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa. Nei soli casi di maternità o adozione l'esonero può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento».
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito https://www.cfnews.it/info-cassa/modalit%C3%A0-di-riscossione-dei-contributi-minimi-2020-e-domande-di-esonero-ex-art10/.
Note
[1] Artt. 7, comma 2 e 8, Regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012;
[2] Art. 10 Regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012;
[3] Art. 21 Legge n. 247/2012: «1.La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art. 1e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. 2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF. 4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all' art. 17, comma 12. 5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente. 6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo. 7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta: a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro; c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza. 8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. 10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense».
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.