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Avvocati della Sacra Rota contro Francesco: «Dopo la riforma lavoriamo meno»

di Franca Giansoldati*
Tempo di vacche magre per gli avvocati rotali. Uno degli effetti collaterali della riforma di Papa Francesco è di avere assottigliato notevolmente il lavoro dei 231 iscritti all´Albo Rotali. Per loro le cose sono cambiate in peggio causando malcontento all´interno della categoria. Nessuno ne fa più mistero. "Ci sentiamo un po´ frustrati perché non riceviamo più un compenso rapportato agli studi e ?alla lunga gavetta che abbiamo fatto; frustrati perché non possiamo ?nemmeno più seguire il cliente se la causa arriva davanti alla Rota". A spiegare come stanno le cose è l´avvocato Elisabetta Macrina, una veterana che, alla vigilia dell´inaugurazione dell´anno giudiziario, previsto per il 21 gennaio in Vaticano, si è fatta portavoce della categoria. Un tempo patrocinare una causa di nullità davanti al tribunale della Rota garantiva un buon flusso di entrate. Per il primo grado di giudizio i costi medi variavano da un minimo di 1,500 euro ad un massimo 2,500 euro. A questi si sommava l´onorario relativo al secondo grado di giudizio: da un minimo di 600 euro a un massimo di 1.200. A tali somme, però, si aggiungevano gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla legislazione italiana, e le eventuali spese straordinarie sostenute dall´avvocato durante la preparazione della causa, come traduzioni, trasferte, rogatorie, fotocopie, riproduzioni fotografiche.

Con la riforma ?di Papa Bergoglio le procedure non solo sono state velocizzate e semplificate ma non c´è più bisogno di due sentenze conformi, circostanza ?che ovviamente allungava i tempi (e ingrossava i costi). "Il fatto è che ora – aggiunge l´avvocato Macrina - ?davanti alla Rota non c´è più la possibilità di scegliere il legale di ?fiducia. E´ il Tribunale che, a rotazione, sceglie a quale avvocato ?assegnare una causa. Per cui ci ritroviamo nella situazione di ?rimanere ´in panchina´ in attesa di essere chiamati. E non è detto che ?l´avvocato che ha seguito una causa in prima battuta sia lo stesso nel ?caso si arrivi alla Rota".

Tanto per fare un esempio: "Avevo una cliente canadese che avevo seguito in una causa di nullità. Questa cliente ha appellato la ?sentenza di primo grado davanti alla Rota richiedendo la mia ?assistenza visto il nostro rapporto di fiducia. Assistenza che però non è stata ?accordata. E così ho dovuto restituire le somme che la cliente mi ?aveva anticipato per la causa".

La riforma di Bergoglio rappresenta una prima risposta alle attese dei divorziati risposati che chiedono di essere ammessi alla comunione. Fedeli che desiderano perfezionare la loro nuova unione, tornando a vivere i sacramenti. Il processo canonico era rimasto inalterato dai tempi di Benedetto XIV. Era stato Papa Lambertini (1675 – 1758) a introdurre la doppia sentenza conforme, superata definitivamente dalla revisione di Papa Francesco. "Bisogna garantire anche ai meno abbienti l´accesso alle cause di nullità". Meno spese e un iter più veloce, affidato ai vescovi diventati anche giudici monocratici.

Per quanto possibile, aveva detto Francesco va assicurata «la gratuità delle procedure (...) salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operai dei tribunali». Ora è sufficiente un solo grado di giudizio ma se il matrimonio non è consumato, si può ottenere la dispensa senza processo. Il vescovo stabilisce anche se si deve fare un processo ordinario, in questo caso va celebrato entro 1 anno. Se non c´è appello o le motivazioni dell´appello sono manifestamente infondate, la sentenza è subito esecutiva. È comunque il vescovo a decidere nei casi in cui le ragioni della nullità sono evidenti o riguardano la mancanza di fede di uno o entrambi i coniugi. Perché il processo passi solo dal vescovo devono essere entrambi gli sposi a chiedere l´annullamento, quindi deve essere consensuale, e ci devono essere prove evidenti della nullità delle nozze celebrate in chiesa. Restano di competenza della Sacra Rota gli altri casi.

Per quale motivo si può chiedere l´annullamento? La mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l´errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l´aborto procurato per impedire la procreazione, l´ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo stesso delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l´occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione. E ancora la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici".
*Il Messaggero, 16/1/2017

 

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