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Avvocati, Cassazione: accesso a pensione di anzianità subordinato a cancellazione dall'albo, nessuna abrogazione della norma

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Una importante ordinanza è stata emessa dalla Corte suprema di cassazione, sezione del Lavoro e della previdenza, in ordine ad uno dei temi più dibattuti in questi anni nel mondo forense, e cioè la possibilità per gli avvocati che accedano alla pensione di anzianità, che, come noto, può essere conseguita al raggiungimento del sessantunesimo anno di età, e dal prossimo anno dal 62 esimo anno di età, per gli avvocati che, congiuntamente, siano anche in possesso di 40 anni di attività professionale valida ai fini previdenziali, di poter continuare ad esercitare.

Pur essendo tale opportunità espressamente non consentita dalla legge, ed in particolare dall'articolo 3 della legge 576/80, c'è chi ha dubitato della perdurante vigenza di tale ultima norma. Ma la Suprema Corte di cassazione, con il deposito dell'ordinanza, qui allegata, ha ritenuto la tesi in questione definitivamente destituita di fondamento, ribadendo pertanto il principio che, per i professionisti che intendano usufruire della pensione di anzianità, occorre la cancellazione dall'albo.

La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 2225 del 25 gennaio 2019 ha affermato che, in assenza di qualsiasi abrogazione, deroga o modifica, rimane immutata la disposizione recata dall'art. 3, legge n. 576 del 1980, che prevede la cancellazione dall'albo professionale degli avvocati e dei procuratori per l'accesso alla pensione di anzianita? a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La Suprema Corte ha inoltre ricordato come il requisito della cessazione di ogni attività lavorativa subordinata per l'accesso dei lavoratori dipendenti alla pensione di anzianità, sia rimasto immutato anche dopo la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (legge 8 agosto 1995, n. 335) che ne ha modificato soltanto i requisiti assicurativi e contributivi.

 

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