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Autovelox, mancata contestazione, SC: "Senza motivazione, verbale illegittimo"

Autovelox: verbale illegittimo se non riporta la motivazione della mancata contestazione immediata. Questo il principio espresso dalla SC Sezione VI Civile, con l´ordinanza del 23 ottobre 2017, n. 25030. Riportiamo un efficace commento di un Collega* alla pronuncia della SC, ricchissima di spunti interessanti.

In punto di diritto è illegittimo il verbale di rilevazione dell´eccesso di velocità che non riporta la motivazione della mancata contestazione immediata quando sia stato constatato che il tratto di strada era un lungo rettilineo tale da consentire la contestazione

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l´ordinanza del 23 ottobre 2017, n. 25030, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dal Tribunale di Chieti quale giudice d´appello.

La vicenda
La pronuncia ha avuto origine dal fatto che il Comune di Utopia con ricorso del 2016 ha chiesto alla Corte, la cassazione della sentenza del 2015 con la quale il Tribunale di Chieti, quale giudice di appello confermava la sentenza n. XXX/2013 con la quale il Giudice di Pace aveva accolto l´opposizione al verbale di contestazione di contravvenzione per violazione di cui all´art. 142 CdS proposta da TIZIO ponendo a base della decisione il difetto di taratura dell´autovelox.

Secondo il Tribunale di Chieti il verbale non conteneva alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna istruttoria è stata neanche chiesta per contro risultavano in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo. A sua volta non vi era stata apposta una segnaletica idonea al preavviso di rilevazione della velocità, posto che le foto versate in atti riproducevano un cartello fisso presente lungo la strada senza che fosse possibile avere contezza della distanza intercorrente tra il detto segnale e il punto di rilevamento.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per quattro motivi.

I motivi di ricorso
Per quanto è qui di interesse, il ricorrente con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell´art. 201, primo comma bis lettera E del CdS (dIgs.n. 285 del 1992 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.).

Il Comune di Utopia sostiene che il Tribunale, nell´annullare il verbale di contestazione della contravvenzione di cui si dice per mancata contestazione immediata della violazione al CdS, non avrebbe tenuto conto:
che ai sensi dell´art. 201 primo comma bis lettera e) Cds., CUL l´immediata contestazione non è necessaria quando, come nel caso in esame, la determinazione dell´illecito avviene in un tempo successivo e, dunque, quando: il veicolo oggetto del rilievo è a distanza del posto di accertamento;
che l´apparecchiatura utilizzata era stata sottoposta a taratura e revisione periodica.

La decisione
La Corte di Cassazione, mediante la citata ordinanza n. 25030/2017 ha ritenuto il motivo infondato e, poiché assorbente rispetto agli altri motivi proposti, ha rigettato il ricorso.
Precisa sul punto la Suprema Corte che è vero, come affermato in ricorso, che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell´ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell´illecito solo in tempo successivo, ovvero, dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l´indicazione a verbale dell´utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata.

Tuttavia, nel caso in esame, posto che, come ha evidenziato il Tribunale di Chieti, il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, era un rettilineo, in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l´autovettura di cui si era rilevato l´eccesso di velocita, per gli adempimenti inerenti alla contestazione.

Ed essendo ciò possibile, il verbale di contestazione non poteva limitarsi a rilevare che l´accertamento di che trattasi era stato effettuato mediante autovelox perché avrebbe dovuto, come evidenzia il Tribunale, specificare la ragione per la quale non era stata possibile la contestazione immediata.
*scritto da Amilcare Mancusi, Avvocato e pubblicato nella sua Pagina (che consigliamo) IN PUNTO DI DIRITTO

 

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