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Incapacità genitoriale, Cassazione: adozione extrema ratio

Sull´argomento, particolarmente delicato, in quanto incentrato sulla salvaguardia del sano sviluppo psico- fisico dei figli, si è espressa la Corte di Cassazione, sez.VI Civile, con Ordinanza n. 26487 del 2017, depositata in data 8 novembre, con la quale gli Ermellini precisano come in casi di assoluta inadeguatezza dei genitori nella gestione dei figli sia necessario ricorrere all´adozione.
Nel caso sottoposto all´attenzione dei Supremi Giudici nessun dubbio emerge in ordine alla totale incapacità dei genitori di svolgere la propria funzione, configurandosi piuttosto a loro carico una grave ipotesi di abbandono morale e materiale della figlia.
In questo senso i Giudici di Piazza Cavour condividono quanto precisato dai Giudici d´Appello, i quali, a loro volta, avevano fatto proprio il puntuale e articolato apparato motivazionale della sentenza di primo grado, richiamando in particolare, a sostegno della dichiarazione di adottabilità, le considerazioni circa le condizioni di assoluto abbandono della minore, le sue preoccupanti condizioni psicofisiche, la riscontrata incapacità dei genitori di prendersene cura, nonché l´inadeguatezza della nonna materna, che l´appellante aveva indicato come possibile affidataria.
Non trovano dunque alcun accoglimento le doglianza poste in essere in ordine alla detta sussistenza dello stato di abbandono ed alla mancata individuazione di strumenti di supporto alla genitorialità.
La valutazione dello stato di abbandono, infatti, non è avvenuta sulla base di mere presunzioni ma su fatti comprovanti lo stato di abbandono, talmente gravi da aver arrecato alla figlia un pregiudizio sufficientemente serio da giustificare il ricorso all´adozione, che in linea di massima è da considerare come "extrema ratio".
La censura effettuata vertente dunque sulla richiesta di un nuovo accertamento di merito, sui presupposti fattuali assunti dal giudice di "prime" e "seconde" "cure" a fondamento della dichiarazione di adottabilità, non ha alcun fondamento.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si allega Ordinanza
Avv. Pietro Gurrieri
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