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Approvato il "Ddl penale". Le novità in sintesi

La riforma del processo penale approvata dall´Aula del Senato con il voto di fiducia (156 sì, 121 no e un solo astenuto) è di fatto un maximendamento di 94 commi che recepisce, sostituendolo in toto, il testo di 40 articoli approvato dalla commissione Giustizia del Senato lo scorso agosto.

Tra le novità principali del ddl che ora deve tornare all´esame della Camera (era stato approvato a Montecitorio il 23 settembre 2015): la delega al governo per rivedere la disciplina delle intercettazioni, con una stretta, e uniformarne la spesa; il superamento della legge cosiddetta ex Cirielli sulla prescrizione; l´inasprimento delle pene per alcuni reati di allarme sociale, tra cui il voto di scambio politico-mafioso; estinzione di alcuni reati perseguibili a querela in seguito a condotte riparatorie come il risarcimento.

Queste le norme principali del provvedimento che di fatto ridisegna il processo penale:

IL REATO SI ESTINGUE SE SI RIPARA: Alcuni reati perseguibili a querela di parte, come ad esempio la diffamazione o la truffa, si possono estinguere se si paga il risarcimento o se si eliminano le conseguenze dannose del reato.

PENE PIU´ SEVERE PER REATI GRAVI COME IL VOTO DI SCAMBIO: Si inaspriscono le pene per reati come il voto di scambio politico mafioso che passa da 6 a 12 anni (ora è 4-10). Ma ci sono condanne piu´ severe anche per furto in abitazione, furto con strappo, rapina.

FERMO LANCETTE DOPO LA CONDANNA: La prescrizione resta sospesa per 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per altri 18 mesi dopo la condanna in appello. La sospensione però non vale in caso di assoluzione e ha comunque effetto limitatamente agli imputati contro cui si procede. Oltre alle ipotesi già previste dal codice, la prescrizione sara´ sospesa anche nel caso di rogatorie all´estero (6 mesi).

PRESCRIZIONE DIFFERITA PER MINORI: In linea con le convenzioni internazionali e gli ordinamenti europei, per i più gravi reati contro i minori (violenza sessuale, stalking, prostituzione, pornografia etc.) la prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno.

PRESCRIZIONE CORRUZIONE: Per reati di corruzione e induzione indebita, una volta iniziato il processo, il tempo di prescrizione potra´ aumentare della meta´ (anziche´ 1/4 come oggi).

CAMBIA REGIME PROCEDIBILITA´ PER ALCUNI REATI: Delega al governo per riformare il regime di procedibilità per alcuni reati. Prevedendo la querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di non grave entità. Si dà la delega anche a riformare la disciplina delle misure di sicurezza rivedendo ad esempio il principio del cosiddetto "doppio binario" che prevede l´applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza. Nella delega si chiede anche di prevedere la destinazione alle "Residenze di Esecuzione delle Misure di Sicurezza" (Rems) delle persone riconosciute inferme al momento della commissione del reato tenendo conto del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

PROCURATORI GENERALI "PIGLIATUTTO": I procuratori generali possono avocare a sè i procedimenti se entro tre mesi (prorogabili di altri 3 mesi, che arrivano a 15 mesi nel caso di reati più gravi come mafia e terrorismo) dalla chiusura delle indagini non viene fatta richiesta o di archiviazione o di rinvio a giudizio. E´ la norma più contestata dall´Anm.

INTERCETTAZIONI: Il governo dovrà predisporre norme per evitare la pubblicazione di conversazioni irrilevanti ai fini dell´indagine e comunque riguardanti persone completamente estranee attraverso una selezione del materiale relativo alle intercettazioni. Gli atti non allegati alla richiesta di misura cautelare dovranno essere custoditi in un archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto (ma non di copia) da parte dei difensori e del giudice. Nessuna restrizione quanto ai reati intercettabili, ma si semplifica il ricorso alle intercettazioni per i reati contro la P.A. Nella delega non c´è previsione di carcere per i giornalisti.

REGISTRAZIONI FRAUDOLENTE. E´ prevista la delega per punire (fino a 4 anni) la diffusione di captazioni fraudolente di conversazioni tra privati diffuse solo per recare a taluno danno alla reputazione e all´immagine. La punibilità è esclusa quando le riprese o le registrazioni costituiscono prova di un processo o sono utilizzate per l´esercizio del diritto di difesa e del diritto di cronaca.

TROJAN ANTITERRORISMO E MAFIA. Si disciplinano le intercettazioni ottenute attraverso virus informatici (trojan) stabilendo che l´attivazione del microfono avvenga solo su comando inviato da remoto (non in automatico) e che il trasferimento della registrazione sia fatto solo verso il server della procura. L´attivazione del dispositivo è ammessa in qualsiasi luogo (compreso il domicilio privato) per mafia e terrorismo.

COSTI INTERCETTAZIONI: L´emendamento del governo recepito nel maxiemendamento ripropone di fatto la legge del 7 agosto del 2015 che dava 8 mesi di tempo al governo per razionalizzare le spese delle intercettazioni. Ma la delega non è mai stata esercitata dal governo. Così con l´emendamento ci si riprova. Obiettivo: dimezzare la spesa per gli ascolti e uniformare le tariffe.
Fonte:Tgcom

 

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