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Appalto: affidamento prestazione ad ausiliario munito di requisiti può salvare contratto da nullità

Lo ha affermato, con Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, al termine dell´esame di una complessa questione riguardante il diritto della navigazione, ma pervenendo alla affermazione di principi destinati ad essere applicati a molte altre situazioni, ben più frequenti, riguardo le patologie degli appalti privati e pubblici.
In particolare, precisando che in materia di appalto di servizi di operazioni portuali, l´assenza – in capo all´appaltatore – della concessione necessaria al compimento di tali operazioni non comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, costituita dall´art. 1171, comma 1, cod. nav. (applicabile "ratione temporis" e sanzionante, sul piano penale, l´esercizio di impresa di operazioni portuali in difetto del titolo concessorio suddetto), allorché la materiale esecuzione della prestazione sia stata affidata ad un terzo munito della concessione e lo stesso si configuri come ausiliario dell´appaltatore ex art. 1228 c.c.
Si allega Sentenza

 

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