La Corte d´appello di Lecce ha stabilito che incorrono nella violazione dell´art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 i prevenuti che, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di proprietaria e titolare del permesso di costruire, direttore dei lavori l´altro e esecutore dei lavori, realizzavano in totale difformità del permesso di costruire, opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Alcuna incertezza sussiste in merito alla configurabilità della fattispecie delittuosa ascritta non assumendo, in tema di reati edilizi, alcuna rilevanza l´asserito carattere contingente e temporaneo delle opere eseguite in difformità dal permesso di costruire.
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