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Ampliati i benefici della prima casa

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La risposta all'Interpello n. 377 del 10 settembre 2019 è stata l'occasione per l'Agenzia delle Entrate di ampliare le maglie relative all'applicazione dei benefici per l'acquisto della prima casa.

Nella risposta l'AdE stabilisce finalmente che può avvalersi dell'agevolazione "prima casa" il contribuente che sia già proprietario di un'abitazione e ne compri un'altra, a condizione che - ai sensi del comma 4-bis della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa Parte Prima annessa al D.P.R. n 131/1986, - :

1) entro un anno dal rogito d'acquisto venda la casa precedentemente acquistata;

2) la casa oggetto di vendita sia stata comprata con l'agevolazione "prima casa".

A questa situazione, prevista dalla legge, è parificabile in via interpretativa quella del contribuente che abbia comprato la casa - che deve comunque sempre essere rivenduta entro un anno dal nuovo acquisto - fino alla data del 21 maggio 1993, avendo come venditore un'imprenditore o una società costruttrice.

Antecedentemente al 22 maggio 1993, infatti, l'aliquota Iva era fissata prima al 2% e poi, dal 1989, al 4 per cento per chiunque, a prescindere dal fatto che l'acquirente avesse i presupposti per beneficiare dell'agevolazione "prima casa". Con il Decreto Legge n. 155/1993 il Legislatore ha invece disposto che l'Iva fosse applicabile con l'aliquota ridotta del 4 per cento solo per chi beneficiasse dell'agevolazione "prima casa".

Questa sequenza normativa poneva dunque un dubbio interpretativo: la possibilità di vendere la casa posseduta precedentemente entro un anno dal nuovo acquisto, spetta solo a chi l'abbia comprata con l'agevolazione "prima casa"? O anche a chi non si sia avvalso dell'agevolazione per il semplice motivo che l'Iva era dovuta con l'aliquota ridotta da chiunque e, quindi, anche da chi avrebbe potuto chiedere l'agevolazione ma non l'ha chiesta poiché non vi era alcun bisogno di chiederla?

La risposta delle Entrate è, dunque, definitivamente, in quest'ultimo senso.

Per la verità, un'analoga apertura era già stata fornita dall'Agenzia con la Circolare n. 19/E del 2001 in tema di credito d'imposta di cui all'articolo 7, legge 448/1998: in base a tale norma, matura un credito d'imposta - che, di regola, si utilizza in sede di nuovo rogito - il contribuente che vende l'abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa" e, entro un anno, compra un'altra "prima casa"; per completezza di esposizione si rammenta che il credito è pari all'importo dell'imposta assolta per il primo acquisto fino al limite però in cui non oltrepassi l'importo dell'imposta dovuta per il secondo acquisto. Anche in questo caso le Entrate concessero il credito al contribuente che aveva effettuato il primo acquisto senza agevolazione "prima casa" perché in data anteriore al 22 maggio 1993.

In conclusione, il contribuente che oggi compra un'abitazione, se già abbia la proprietà di un'altra abitazione acquistata da impresa costruttrice prima del 22 maggio 1993, può avvalersi dell'agevolazione "prima casa" in sede di nuovo acquisto qualora:

● la casa acquistata prima del 22 maggio 1993 sia l'unica di sua proprietà nel Comune ove è ubicata la casa oggetto del nuovo acquisto;

non abbia, in tutto il territorio nazionale, la proprietà di altra casa acquistata con l'agevolazione "prima casa".

Pian piano dunque l'Amministrazione finanziaria dimostra di voler agevolare sempre più l'acquisto detassato della casa di abitazione; d'altronde non sfuggerà all'AdE come, il diritto alla casa sia diritto tutelato sia dalla Costituzione (art. 47) sia dall'Onu (art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani), e quindi auspichiamo che si attivi sempre più per allineare la galassia normativa e di prassi in argomento con il diritto "tutelato" dei cittadini a non essere vessati nel bene fulcro della famiglia.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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