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Alloggi delle Forze armate ed esenzione Imu/Ici

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Riferimenti normativi: Art.2, commi 5 – 5 bis ,D.L. n.102/2013, conv.con mod.dalla L.n.124 del 28.10.2013 n.124.

Focus: Il personale in servizio permanente, appartenente alla Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare, ed il personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono fruire dell'esenzione Imu/Ici per gli alloggi nelle sedi in cui prestano servizio? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione Civile con Ordinanza Num. 28931 del 18/10/2023.

Il caso: Un appartenente alla Guardia di Finanza aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento comunale per "l'omesso e/o parziale, ritardato pagamento" dell'Imu per l'anno 2014, relativa alla proprietà dell'abitazione utilizzata nel luogo in cui prestava servizio. La Commissione tributaria di primo grado aveva rigettato il ricorso ed il contribuente aveva impugnato la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale. Quest'ultima, riformando la sentenza di primo grado, aveva annullato l'atto impositivo condannando il Comune alla rifusione delle spese giudiziali. 

In particolare, il giudice aveva annullato l'atto perché sussistevano i requisiti per riconoscere l'esenzione Imu sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze (pur in difetto di dimora abituale e di residenza anagrafica) al personale in servizio permanente, appartenente alla Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare, ed al personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art.2, comma 5, del D.L.n.102/2013, convertito dalla L.n.124/2013.L'ente impositore, con un unico motivo di ricorso, ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2, commi 5 e 5 bis del D.L.n.102/2013, conv.con mod.dalla L.n.124/2013. Ha evidenziato, in particolare, che il diritto all'esenzione da Imu a favore del contribuente, in qualità di ufficiale della Guardia di Finanza, non gli spettava perché non aveva presentato, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione che scadeva il 30 giugno 2015, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge per fruire del trattamento di favore. Invece, per i giudici di seconde cure la dichiarazione presentata il 23 gennaio 2019, cioè oltre i termini decadenza, era stata ritenuta idonea ad usufruire ex tunc del beneficio fiscale ignorando la decadenza connessa alla mancata presentazione della stessa. 

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso sulla base della normativa vigente in materia. In particolare, la disciplina in materia di Imu concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui al D.L.n.102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n.124/2013, prevede che, ai fini dell'applicazione dei benefici, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU (cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento) apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale predisposto per le suddette dichiarazioni con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale, essendo tardiva, non consente il godimento del beneficio fiscale ex tunc. Infatti, il principio di decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è un principio generale del diritto tributario. Pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso cassando la sentenza. 

 

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