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Vietato scrivere lettere in inglese, non c´è chi traduce. SC: ai detenuti ex art 41 bis è inibita corrispondenza in lingua straniera

Una decisione sorprendente e che lascia certamente perplessi, quella Assunta dai giudici della prima sezione penale della suprema Corte di cassazione, che
con la sentenza n. 4994 del 1 febbraio 2018 hanno deciso che il detenuto che si trovi nel regime del 41 bis, non può inviare lettere scritte in lingua inglese.

La discutibile decisione è stata presa dai giudici della Prima Sezione in occasione della valutazione di un ricorso proposto dalla difesa del detenuto che aveva impugnato il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza con il quale era stato disposto il "blocco" di una lettera scritta in inglese diretta alla propria nipote.



Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha sancito un principio consolidato secondo il quale, poiché le censure e i controlli sulla corrispondenza incidono su diritti fondamentali della persona, le sole limitazioni consentite sono quelle imposte anche nei confronti dei detenuti da un provvedimento dell´autorità giudiziaria e nei soli casi previsti" (così, Cass. pen., Sez. I, 14/02/2014, n. 31276).

Tali limitazioni sono previste e regolate per i soggetti che si trovano in uno stato di detenzione dall´art. 18-ter dell´Ordinamento Penitenziario. La disciplina attuale prevede che i provvedimenti di blocco della corrispondenza, possono essere adottati esclusivamente "per esigente attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell´istituto".

Pertanto, così come la stessa Corte ha avuto modo di ribadire (Cass. pen., Sez. I, 14/02/2014 n. 31276) "l´eventuale provvedimento di limitazione del diritto della corrispondenza, non può fondarsi sul mero sospetto della sussistenza dei presupposti normativi, ma deve basarsi su elementi di valutazione oggettivi, tali da far evidenziare una probabilità di sussistenza reale delle esigenze giustificative della limitazione.

La difesa dell´imputato nel proporre il ricorso per cassazione aveva denunciato la violazione di legge, con riferimento all´art. 18 ter Ord. Pen., norma che non prevedeva affatto l´uso obbligatorio della lingua italiana della corrispondenza..
Secondo la difesa erano stati, violati anche gli artt. 15 e 21 Cost., poichè ne usciva impedito il diritto ad inoltrare la corrispondenza ed alla manifestazione del pensiero, e l´art. 3 Cost., non emergendo decisive differenze tra la sua posizione, che doveva comunicare con la nipote che conosceva la sola lingua inglese, e la posizione di qualsiasi altro detenuto straniero che non conoscendo la lingua italiana, era legittimato a esprimersi in linagua inglese.

Il Procuratore generale aveva richiesto l´annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, in quanto anche se la missiva conteneva comunicazioni incomprensibili, tale circostanza da sola non poteva stare a fondamento della limitazione operata dall´amministrazione del penitenziario, ma avrebbe dovuto formare oggetto di vaglio specifico da parte del giudice del merito.

I giudici della Prima Sezione hanno invece ritenuto infondato il ricorso proposto e quindi hanno provveduto a rigettarlo. Gli stessi hanno fondato la loro decisione sulla circostanza che la missiva in inglese presentava delle espressioni incomprensibili e inaccessibili con una semplice lettura, in quanto la struttura penitenziaria non era attrezzata a farlo.

A parere dei giudici della Prima Sezione "essendo, quindi, incensurabile l´evidenziata ratio decidendi, per il resto appaiono ultronee le considerazioni svolte dai giudici di merito sul tema dell´estensione del diritto allo studio del detenuto (in relazione alla latitudine degli approfondimenti culturali che, ex art. 34 Cost. e, più specificamente, art. 19 Ord. pen., e D.P.R. n. 230 del 2000, art. 41 e ss., il detenuto, pur con le cautele stabilite per il fatto di essere assoggettato al regime particolare di cui all´art. 41-bis Ord. pen., ha diritto di compiere).

Per tali motivi hanno deciso di rigettare il ricorso proposto.
Molte sono e rimangano le perplessità di questa decisione, soprattutto se si tiene conto che in casi simili o addirittura più aggravati come quelli indicati tra i motivi del ricorso dalla difesa (corrispondenza consentita tra due fratelli posti entrambi in regime di 41 bis, Vedasi caso preso in esame (Cass. pen., Sez. I, 14/02/2014, n. 31276) la stessa Sezione della Corte ha avuto modo di esprimersi in maniera diversa.
Si allega sentenza

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