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Accesso professione forense: da aprile obbligatori i corsi di formazione. CdS propenso a rinviare

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Dallo scorso 1° aprile dovrebbe essere obbligatoria la frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art 43, comma 2, Legge n. 247/2012, di cui al D.M. n. 17/2018, recante il relativo regolamento, così come modificato dal D.M. n. 133/2018. Tuttavia il Ministero della Giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, rappresentando che, con la conversione (avvenuta con legge 28 febbraio 2020, n. 8) del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, è stata rinviata ulteriormente l'applicazione della nuova disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. A tale proroga, secondo il Ministero, occorre allineare la decorrenza dell'obbligo di frequenza dei corsi di formazione, finalizzata alla preparazione dell'esame di Stato. Dello stesso avviso sono il Consiglio nazionale forense (Cnf) e il Consiglio di Stato. Quest'ultimo, in particolare, con parere n. 830/2020 ha affermato che la scelta di differire l'obbligatorietà dei corsi di formazione in questioni appare opportuna al fine di «evitare di impegnare gli ordini forensi e gli stessi tirocinanti in attività che potrebbero ex post risultare non coerenti con la futura disciplina dell'accesso alla professione. Per escludere che altri differimenti dell'entrata in vigore della legge [...] rendano necessaria anche la modifica ulteriore del regolamento – continua il Consiglio di Stato - si suggerisce al Ministero di valutare l'opportunità di allineare definitivamente l'entrata in vigore del regolamento con quella della legge».

Ma analizziamo il regolamento dei corsi di formazione in questione.

L'accesso alla professione forense e i corsi di formazione.

L'art. 43 della Legge n. 247/2012 stabilisce che «il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge». 

Si tratta di corsi che nel caso siano organizzati da soggetti diversi dagli ordini dovranno essere accreditati dai consigli degli ordini, ossia i soggetti organizzatori dovranno presentare un'apposita istanza contenente:

  • «denominazione e dati identificativi del soggetto formatore;
  • esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze;
  • individuazione del comitato tecnico scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti;
  • indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti;
  • programma del corso e indicazione della metodologia didattica;
  • curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento».

I contenuti dei corsi e la loro durata.

I corsi dovranno essere strutturati in modo da completare la preparazione del tirocinante in funzione non solo dello svolgimento della professione, ma anche dell'esame per il conseguimento della relativa abilitazione. Pertanto essi saranno organizzati in modo da far approfondire:

  • le materie di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo e le relative procedure, anche alla luce del processo telematico e delle soluzioni alternative alla giurisdizione;
  • la materia deontologica e quella relativa all'ordinamento forense;
  • le tecniche di redazione degli atti giudiziari e dei pareri;
  • le tecniche della ricerca telematica delle fonti e dei precedenti giurisprudenziali;
  • la teoria e la pratica del linguaggio giuridico;
  • l'argomentazione forense;
  • le materie di diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
  • le modalità di organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
  • i profili contributivi e tributari della professione di avvocato;
  • la materia di previdenza forense;
  • gli elementi di ordinamento giudiziario e penitenziari.

La durata dei corsi dovrà essere minimo di 160 ore, distribuite in maniera omogenea nei diciotto mesi di tirocinio e in modo da consentire al tirocinante di proseguire, senza difficoltà, la frequentazione dello studio professionale e degli uffici giudiziari.

I corsi saranno strutturati in moduli semestrali (novembre-aprile; maggio-ottobre) e le relative iscrizioni saranno consentite almeno ogni sei mesi.

Sono previste:

  • verifiche intermedie, consistenti in test da 30 domande a risposta multipla;
  • verifiche finali, consistenti in test da 40 domande a risposta multipla.

In entrambi i casi i test riguarderanno argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo di riferimento e si intenderanno superati in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. «L'accesso alle verifiche sarà consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni […]. Il mancato superamento della verifica finale impedirà il rilascio del certificato di compiuto tirocinio […] e richiederà la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica».

La formazione ai tempi del Covid-19

Il parere espresso dal Consiglio di Stato non impedisce, in ogni caso, la frequentazione volontaria delle scuole forensi. In questi casi, come già stabilito nella delibera del Cnf n. 168 del 20 marzo 2020, a causa della sospensione delle attività in presenza, le scuole dovranno continuare il completamento della formazione dei tirocinanti, ove possibile, attraverso modalità di formazione a distanza. 

 

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