Il principio è stato affermato dal T.A.R. Campania, Sezione VI, con sentenza 18 febbraio 2016 n. 938.
L´associazione ricorrente aveva impugnato un provvedimento con il quale la Provincia di Benevento aveva respinto la sua istanza diretta ad ottenere l’accesso agli atti relativi alla realizzazione di un´opera pubblica (nella specie: arteria a scorrimento veloce), chiedendo, al contempo, l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla documentazione richiesta.
Rigettando la richiesta, l’amministrazione aveva sottolineato che la domanda era identica ad altra presentata in precedenza sulla quale l´ente si era negativamente espresso, e che tale ultimo diniego non era stato contestato in via giurisdizionale dal sodalizio.
Il Tar ha respinto il ricorso dell´associazione richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo, C.d.S., sez. IV, 14 maggio 2015, n. 2439) e ribadendo quindi che il termine di trenta giorni per proporre impugnazione contro il diniego (o il silenzio) sulla istanza di accesso ai documenti amministrativi di cui all´art. 116 c.p.a. ha natura decadenziale, per cui la mancata impugnazione del diniego (o del silenzio rigetto) di un’istanza preclude che la stessa possa essere reiterata a meno che non venga fondata su fatti nuovi e sopravvenuti rispetto ai quali
l’amministrazione abbia proceduto ad eseguire un’apposita istruttoria e/o attività valutativa. Tale conclusione, secondo il Collegio, prescinde totalmente dalla qualificazione dell´accesso
come diritto, discendendo dalla natura impugnatoria del processo in materia di accesso ai documenti amministrativi.
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