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Abuso edilizio, decorso tempo irrilevante, demolizione colpisce anche acquirenti

L´ordinanza di demolizione di opera edilizia abusivamente realizzata costituisce doveroso e imprescindibile esercizio del potere sanzionatorio da parte della p.a.; essa è, infatti, un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendosi nemmeno ammettere l´esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non potrebbe legittimare.
Lo ha stabilito il Tar Campania, sezione III, con la sentenza 10 novembre 2016, n. 5181, riportandosi ad alcuni arresti, anche piuttosto recenti della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014 n. 2696; in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29/1/2016 n. 357).
La questione
Il ricorso, culminato nella decisione in commento, era stato proposto da alcuni condomini di un condominio in S. Giorgio a Cremano, proprietari ciascuno di una unità immobiliare del complesso, oggetto di lavori di ristrutturazione effettuati dalla proprietaria società F. s.r.l. in base ad una D.I.A.del 2003, non perfezionatasi nel termine dei successivi tre anni, per l´annullamento degli atti sanzionatori emessi dal Comune.
Con il loro ricorso, i condomini avevano fatto presente che già al momento dell´acquisto degli immobili loro alienati dalla citata società costruttrice e precedete proprietaria, l´accesso alla proprietà era garantito da un varco dotato del medesimo cancello e della rampa in asfalto contestati con il provvedimento gravato; che il complesso immobiliare in questione era stato oggetto di numerosi accertamenti di presunti abusi esitati in circa dieci ordinanze di demolizione, tutte impugnate, con cui non erano state mai contestate le opere sanzionate con il provvedimento impugnato.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano al Tar l´annullamento della ordinanza
con la quale il Dirigente competente del predetto Comune, sulla scorta di verbale di accertamento tecnico, aveva ingiunto loro la demolizione di opere eseguite senza titolo e consistenti nella installazione di un cancello carrabile in ferro, opere eseguite senza titolo abilitativo e previa autorizzazione paesaggistica su territorio vincolato, lamentando, in sintesi estrema, il decorso di un notevole lasso di tempo, e l´essere semplici acquirenti dell´opera, e non autori del presunto abuso.
La decisione del Tar
Il Tar ha accolto il ricorso, limitatamente alla parte in cui era stato eccepito che il cancello e la strada di accesso all´immobile preesistessero all´accertamento compiuto, circostanza della quale anche il Comune aveva dato espressamente atto nelle proprie produzioni.
Di particolare interesse, tuttavia, i principi affermati dal Tar rigettando le due altre censure sopra indicate.
In ordine alla prima, affermando il principio in incipit, ed aggiungendo che "Il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica può essere esercitato in ogni tempo e i relativi provvedimenti non necessitano di alcuna specifica motivazione in ordine all´interesse pubblico a disporre il ripristino della situazione antecedente alla violazione, essendo "in re ipsa" l´interesse pubblico alla rimozione dell´abuso allo scopo di ripristinare l´assetto urbanistico-edilizio violato, anche nel caso in cui l´abuso sia commesso in data risalente, non sussistendo alcun affidamento legittimo del contravventore a vedere conservata una situazione di fatto "contra jus" che il tempo non può consolidare, né legittimare".
In ordine alla seconda, costituita dalla circostanza che l´abuso era stato commesso dalla ditta precedente proprietaria esecutrice dei lavori di ristrutturazione, rilevando che "gli attuali proprietari subentrano nella posizione di diritto del soggetto dante causa, per cui non possono far valere la propria estraneità alla commissione dell´abuso".
In definitiva, ha quindi concluso il Tar, "il ricorso si profila fondato e va conseguentemente accolto nei limiti di cui in motivazione".
Sentenza allegata
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