I Giudici della Sesta Sezione Penale della Cassazione, con Sentenza 28 aprile 2016, n. 17676, nel prendere in esame il ricorso proposto dall´imputato che era stato condannato con sentenza dalla Corte di Appello per il reato di abuso d´ufficio ex art. 323 CP, in quanto aveva conferito diversi incarichi a figure esterne all´amministrazione, hanno avuto modo di affermare, per la configurabilità del reato, il cd. principio della doppia ingiustizia.
Essi hanno affermato che ai fini della configurazione del reato di abuso d´ufficio, così come previsto e formulato dall´art. 323 CP, è necessario accertare che nel caso concreto ci sia stata:
a) la violazione di norme di legge o regolamento;
b) si sia verificato l´evento dell´ingiusto vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.
I giudici della Suprema Corte hanno voluto precisare così che l´ingiustizia del vantaggio non può discendere automaticamente dalla illegittimità del mezzo utilizzato. Occorre cioè che il giudice, accertata la ricorrenza del primo elemento del reato (una violazione di legge o di regolamento), effettuino una autonoma e specifica valutazione in ordine alla sussistenza dell´elemento del vantaggio patrimoniale (evento).
Infatti la censura che era stata mossa nel caso di specie ai Giudici della Corte territoriale, dai giudici della Sesta Sezione si è fondata proprio sulla riscontrata mancanza di una specifica indagine sugli elementi e le circostanze del caso concreto e sulla non condivisione di un richiamo assolutamente non pertinente, tra gli argomenti utilizzati, degli orientamenti giurisprudenziali della magistratura contabile.
Per tali motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Sentenza allegata
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