Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto dell´abuso di ufficio, l´esistenza di una collusione tra lo stesso privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell´uno ed il provvedimento dell´altro,
essendo necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, nonché altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata seguita quanto meno dall´accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell´atto illegittimo.
Lo ha affermato la Corte di appello di Lecce, con Sentenza 19/10/2016, che ha confermato quella emessa dal GUP del Tribunale di Taranto nei confronti dell´imputato, appellata dalla Procura della Repubblica di Taranto e dalla Procura Generale della Repubblica.
La questione
Con sentenza emessa il 27 maggio 2014, il Giudice per l´udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto, all´esito di giudizio abbreviato, assolveva l´imputato dai reati contestatigli perché il fatto non costituisce reato.
La contestazione mossa allo stesso, ingegnere progettista e legale rappresentante di una azienda operante nel campo della installazione di impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica, riguardava il rilascio in favore della predetta società dell´autorizzazione alla costruzione di un impianto di tale tipo in un Comune della provincia di Taranto. Nell´impostazione accusatoria, il rilascio della predetta autorizzazione, sarebbe avvenuto in violazione di plurime norme di legge, preordinate e funzionali a far conseguire un indebito vantaggio della realizzazione di un impianto che il rispetto del quadro normativo non avrebbe consentito.
Ritenendo dubbio il contributo psicologico dell´imputato alla condotta dei pubblici ufficiali, il GUP perveniva all´assoluzione dell´imputato, affermando che "non si potesse escludere che egli avesse occupato quei terreni nella convinzione di essere legittimato a farlo, avendo ottenuto, del resto, la relativa autorizzazione".
Avverso detta pronuncia il P.M. presso il Tribunale di Taranto e il Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con due distinti atti proponevano impugnazione, fondata sui seguenti elementi:
1) "la partecipazione dell´imputato al disegno criminoso - i cui principali artefici erano il sindaco, quale longa manus del suo assessore alle energie alternative - era dimostrata dalla identica e comune linea difensiva come trasfusa nelle memorie contenute nel fascicolo del GUP, avendo l´imputato sostenuto l´infondatezza dell´accusa sotto il profilo oggettivo, "sollevando, rilievi dello stesso tenore, uguali ed identici anche nella punteggiatura, a quelli pure sollevati dal sindaco";
2) la società aveva conseguito l´autorizzazione unica per la costruzione e l´esercizio dell´impianto fotovoltaico, in assenza del presupposto della disponibilità del suolo su cui realizzare l´impianto, avendo l´imputato - esperto conoscitore delle procedure riguardanti le energie alternative - falsamente dichiarato, nell´ambito della conferenza di servizi, "di avere la disponibilità delle aree, in virtù di regolare contratto stipulato con i relativi proprietari";
3) l´argomentazione del GUP, riguardo il dubbio sulla sussistenza del dolo in capo all´imputato, era erronea;
4) sotto il profilo della contestata omessa valutazione della compatibilità tra l´insediamento e le caratteristiche dell´area, su consiglio dell´imputato, esperto conoscitore del procedimento amministrativo in materia di impianti di fotovoltaico, era stata inoltrata in modo fraudolento domanda all´Ufficio Provinciale dell´agricoltura di Taranto con cui era stata chiesta l´autorizzazione allo svenimento delle piante di ulivi insistenti sulle aree già destinate all´insediamento industriale, sul falso e fraudolento presupposto che le predette piante interagivano negativamente con l´agrumeto; quindi, l´imputato "aveva utilizzato la truffaldina autorizzazione all´abbattimento delle piante di ulivo - ottenuta a fini agronomici - per ottenere il successivo parere di compatibilità urbanistica da parte del competente ufficio regionale";
5) il GIP aveva altresì, omesso di valutare che l´autorizzazione in questione era stata rilasciata in violazione dell´art. 142 lett. h) del D.Lgs. n. 42 del 2004, ricadendo l´area in questione fra quelle elencate nell´art. 142 lett. h) del D.Lgs. n. 42 del 2004.
L´appellante chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell´imputato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione.
La decisione
La Corte ha rigettato tale ricostruzione, convenendo con la difesa dell´imputato nel ritenere che alcun nesso causale era ravvisabile tra la dedotta violazione del regolamento comunale e l´evento del reato, costituito dall´ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dal rilascio dell´autorizzazione unica.
Infatti, posto che l´autorizzazione unica è rilasciata a conclusione di un procedimento condotto secondo il modello procedimentale della conferenza di servizi decisoria, nel caso di specie, l´apporto decisorio del comune ai fini del rilascio di detta autorizzazione si era esaurito con la conclusione dei lavori della conferenza di servizi alla quale aveva preso parte il Dirigente del Settore Urbanistica ed Attività Produttive del Comune, quale responsabile del procedimento. L´atto di impegno e la convenzione, in quanto atti conseguenti alla decisione favorevole assunta nella conferenza di servizi, non erano, pertanto, suscettibili di spiegare alcun effetto sul rilascio della stessa autorizzazione.
Peraltro, ha aggiunto, il Comune, anche in altre convenzioni relative all´installazione di impianti fotovoltaici era stato rappresentato dal sindaco, in ossequio ad una prassi evidentemente consolidata, non potendo quindi dubitarsi del fatto che l´imputato, in sede di sottoscrizione dell´atto di impegno e della relativa convenzione con gli enti interessati, confidasse nella piena regolarità dell´atto, anche sotto il profilo della competenza dei soggetti firmatari, anche alla luce della circostanza che, in occasione di altre stipule, i comuni interessati erano rappresentati dai rispettivi sindaci.
Di particolare interesse, soprattutto, il principio, mutuato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per cui "ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto dell´abuso di ufficio, l´esistenza di una collusione tra lo stesso privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell´uno ed il provvedimento dell´altro, essendo necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, nonché altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata seguita quanto meno dall´accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell´atto illegittimo".
Non essendo emersi, nella vicenda in questione, rapporti personali pregressi o altri elementi fattuali significativi che consentano di ipotizzare un accordo tra l´imputato, il sindaco il dirigente regionale volto, con la complicità degli altri tecnici intervenuti a vario titolo nella complessa procedura, a far conseguire al predetto imputato un indebito vantaggio economico, e non essendoci prova di pressioni eventualmente poste in essere dal medesimo dirette a sollecitare o persuadere i pubblici funzionari per sviarne l´operato secondo i fini perseguiti dalla società di cui era il legale rappresentante, il ricorso è stato sul punto respinto.
Sentenza allegata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE PENALE
composta dai signori:
Dr.ssa Rosa Patrizia SINISI - Presidente
Dr. Andrea LISI - Consigliere
Dr.ssa Alessandra FERRARO - Consigliere estensore
all´udienza del 11/07/2016
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN CAMERA DI CONSIGLIO
nel processo penale a carico di:
P.A., nato l´(...) a V. - domicilio dichiarato Via N., 8 - R.
- PRESENTE -
appellanti il P.M. e il P.G. avverso la sentenza n. 1251/2014 emessa il 27/05/2014 dal Tribunale di Taranto - con la quale, imputato:
A) reato di cui agli artt. 81 -110 - 323 c.p. per avere in concorso con P.F.D. e L.M. (per i quali si è proceduto separatamente), nello svolgimento delle funzioni in appresso indicate, procurato ingiusto vantaggio patrimoniale alla società R.A. s.r.l. partecipando al procedimento per il rilascio di autorizzazione, in favore della predetta società, per la costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) in agro di Palagianello (foglio (...), particelle (...) - ex (...)) in località Masseria Martellotta , contrada Conocchiella tenendo le condotte di seguito descritte ed in violazione delle norme di legge e di regolamento come in appresso indicate: P.F.D. quale dirigente del servizio energia, reti ed infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia, rilasciava l´autorizzazione unica nr. 613/2009 del 24.12.2009 in favore della società R.A. s.r.l. legalmente rappresentata da P.A., con il concorso di quest´ultimo e del L., quale Sindaco del Comune di Palagianello il quale interveniva nell´atto di impegno e nella convenzione del 12.11.2009 in violazione dell´art. 107 D.Lgs. n. 267 del 2000 ( T. U.E.L.) poiché non legittimato - in violazione degli artt. 54 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14, 142 letto "h" D.Lgs. n. 42 del 2004, 8 punto "g" del regolamento sul fotovoltaico del Comune di Palagianello appartenendo le aree sopradescritte (delle quali il P. dichiarava averne la disponibilità in base a contratto stipulato con i proprietari, che non veniva tuttavia prodotto) al demanio civico comunale e non essendo esse soggette ad affrancazione nonché in violazione degli artt. 3.17 - 2.02 del P.U.T.T./P Regione Puglia e 12 comma 7 D.Lgs. n. 387 del 2003 essendo stata del tutto omessa la valutazione della compatibilità tra l´insediamento e le caratteristiche dell´area. (Bari - Palagianello 12.11.2009 e 24.12.2009);
B) reato di cui agli artt. 110 - 633 - 639 bis c.p. per avere, in concorso con P.F.D. e L.M. (per i quali si è proceduto separatamente) e nelle qualità di cui al capo "A" consentito il P. ed il L. l´occupazione da parte della società R.A. s.r.l. (legalmente rappresentata dal P.) mediante la realizzazione dell´impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di aree come indicate sub "A" appartenenti al demanio civico comunale. (In Palagianello dal 24.12.2009 in poi),
veniva assolto dalle imputazioni contestategli, perché il fatto non costituisce reato;
con l´intervento del Pubblico Ministero dr.ssa Pina Montanaro;
con l´intervento della parte civile:
1) R.P., nato il (...) a P.
- PRESENTE -
2) V.V., nato il (...) a M.
- PRESENTE -
3) A.C., nato il (...) a P.
- PRESENTE IL DIFENSORE -
4) E.C.A., nato il (...) a P.
- PRESENTE -
5) F.V., nato il (...) a P.
- PRESENTE IL DIFENSORE -
6) S.G., nato il (...) a P.
- PRESENTE IL DIFENSORE -
7) N.F., nato il (...) a P.
- PRESENTE IL DIFENSORE -
8) R.P., nato il (...) a P. - Tutti - elettivamente domiciliati presso l´Avv. Cosimo Antonicelli - Foro di Taranto
- PRESENTE IL DIFENSORE-
-con l´assistenza del Cancelliere sig.ra Patrizia Zelatore;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza n. 1251/2014 emessa il 27 maggio 2014 il Giudice per l´udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto, all´esito di giudizio abbreviato, assolveva A.P. dai reati contestatigli, descritti in rubrica e riportati in epigrafe, perché il fatto non costituisce reato.
La contestazione mossa a P., ingegnere progettista e legale rappresentante della "9 R.A." s.r.l., azienda operante nel campo della installazione di impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica, attiene al rilascio in favore della predetta società dell´autorizzazione alla costruzione di un impianto di tale tipo nell´agro di Palagianello, comune della provincia di Taranto. Nell´impostazione accusatoria, il rilascio della predetta autorizzazione, con Det. n. 613 del 2009 del 24 dicembre 2009, sottoscritta dal dirigente del servizio energia, reti ed infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia, D.P., sarebbe avvenuto in violazione di plurime norme di legge, preordinate e funzionali a far conseguire a P. l´indebito vantaggio della realizzazione di un impianto che il rispetto del quadro normativo non avrebbe consentito, e segnatamente in violazione:
- dell´art. 107 D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), come integrato dalla delibera del comune di Palagianello n. 4 del 23 febbraio 2009, punto 5, contenente il regolamento per l´installazione di impianti fotovoltaici, in base al quale l´atto di impegno del comune e la convenzione con la società realizzatrice dell´impianto avrebbero dovuto essere sottoscritti dal dirigente dell´Ufficio Urbanistico comunale, anziché, come nel caso in esame, dal sindaco;
- degli artt. 54 L.R. n. 14 del 2004, 142 lett. h) D.Lgs. n. 42 del 2004 (T.U. beni culturali e ambientali), 8, punto g), del citato regolamento comunale, ostando alla realizzazione dell´impianto la circostanza che i terreni dove è stato ubicato fossero gravati da usi civici e, come tali, appartenenti al demanio comunale e non soggetti ad affrancazione, nonché sottoposti a vincolo paesaggistico;
- degli artt. 12 comma 7 D.Lgs. n. 387 del 2003 e 3.17 - 2.02 P.I.T.T./P Regione Puglia, essendo stata omessa la preventiva valutazione della compatibilità tra l´insediamento e le caratteristiche dell´area, classificata come "agricola" dagli strumenti di pianificazione urbanistica.
Il giudice di primo grado, pur affermando che "numerose - e decisamente meritevoli di approfondimento istruttorio, tanto da aver determinato il rinvio a giudizio degli originari coimputati che non hanno optato per il rito alternativo - fossero le irregolarità che hanno caratterizzato le procedure amministrative relative alla realizzazione dell´impianto di cui si discute: irregolarità tanto più sospette, poiché proprietari dei terreni interessati erano un assessore comunale ed altri suoi stretti congiunti che evidentemente da tale iniziativa hanno ritratto un notevole vantaggio economico", concludeva - alla luce della riconosciuta complessità giuridica della questione della sussistenza o meno, sui relativi terreni, di usi civici e della loro avvenuta, o non avvenuta, affrancazione e nel difetto di elementi di prova idonei a sostenere che P. avesse comperato il favore dei numerosi pubblici ufficiali che, nell´ambito dei vari e distinti enti interessati, erano intervenuti nella procedura per il rilascio dell´autorizzazione alla realizzazione dell´impianto - che fosse logicamente impossibile smentire l´imputato, lì dove affermava di essersi limitato, nella sua qualità di progettista e rappresentante legale dell´azienda, a presentare le necessarie istanze alle pubbliche amministrazioni competenti, a conformarsi alle relative prescrizioni e ad ottenere le relative autorizzazioni. Aggiungeva il giudicante: "gli elementi di prova acquisiti non consentono di escludere che egli abbia individuato il sito dove installare l´impianto senza alcun preventivo ed illecito accordo con la proprietà, ma soltanto in ragione della migliore convenienza aziendale e che, invece, il privato titolare del terreno, sollecitato dall´aspettativa di notevoli vantaggi economici per lui o i suoi familiari, abbia sfruttato la sua carica amministrativa e la sue rete di conoscenze a livello politico-amministrativo, per agevolare lo svolgimento della relativa procedura: nel proprio interesse, quindi, e non per favorire P., che si è solo limitato a giovarsi dei buoni uffici altrui, magari accettandone alcune dritte. Per escludere un simile scenario non potrebbe ritenersi altro, se non che egli abbia corrotto assessore, sindaco, funzionari e via discorrendo: ma di questo, nonostante l´abile e tenace ricostruzione della difesa delle parti civili, non v´è alcuna prova concludente negli atti, tant´è che la Pubblica Accusa non lo ha neppure ipotizzato".
Ritenendo dubbio il contributo psicologico del P. alla condotta dei pubblici ufficiali, il GUP perveniva all´assoluzione dell´imputato anche per il reato di cui al capo B), affermando che "non si potesse escludere che egli avesse occupato quei terreni nella convinzione di essere legittimato a farlo, avendo ottenuto, del resto, la relativa autorizzazione".
Avverso detta pronuncia il P.M. presso il Tribunale di Taranto e il Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con due distinti atti depositati rispettivamente il 29 settembre 2014 e 1´8 ottobre 2014, hanno interposto tempestiva impugnazione.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale ha censurato l´impugnata sentenza, deducendo quali elementi sintomatici della esistenza in capo all´imputato dell´elemento psicologico del reato: 1) la pluralità delle violazioni di legge perpetrate nel procedimento che aveva condotto al rilascio dell´autorizzazione di cui all´imputazione, chiaramente riconosciuta, anche dal giudice di primo grado nel momento in cui aveva disposto il rinvio a giudizio dei coimputati; 2) la particolare qualifica di P., legale rappresentante di una azienda di ragguardevoli dimensioni, specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, l´importanza dell´investimento correlato all´impianto da realizzare in località Conocchiella e la rilevanza degli interessi patrimoniali della 9 R.A. s.r.l., non meno cospicui di quelli dell´assessore comunale e dei suoi familiari, elementi questi ritenuti sintomatici della "esistenza di un´unità di intenti - anche illeciti - tra pubblici ufficiali ed exstraneus individuabili nel comune interesse a concludere l´affare che avrebbe procurato ingentissimi profitti, sia alla società che alla famiglia proprietaria"; 3) la condotta poco trasparente del P., che aveva ottenuto l´autorizzazione unica regionale alla autorizzazione dell´impianto, sulla base della falsa affermazione, in sede di conferenza di servizi, della disponibilità delle aree in virtù di regolare contratto, quando invece aveva stipulato un mero contratto preliminare inidoneo ad attribuire alla società la declamata disponibilità dei terreni.
Il Pubblico ministero, inoltre, faceva proprie le argomentazioni sviluppate dalla difesa delle parti civili, compendiate in una memoria depositata al fine di sollecitare l´impugnazione da parte dell´organo di accusa, in cui si deduceva l´erronea e/o omessa o parziale valutazione dei fatti da parte del primo giudice, nonché l´omesso esame delle contestate violazioni normative, ritenute determinanti ai fini del giudizio di colpevolezza.
In estrema sintesi, in tale memoria si evidenziava:
1) che "la partecipazione - del P. - al disegno criminoso - i cui principali artefici sono certamente il sindaco M.L., quale longa manus del suo assessore alle energie alternative M.N., usurpatore insieme alla madre, G.A., dei terreni gravati da usi civici - è dimostrata dalla identica e comune linea difensiva come trasfusa nelle memorie contenute nel fascicolo del GUP", avendo P. sostenuto l´infondatezza dell´accusa sotto il profilo oggettivo, prendendo in particolare netta posizione sulla contestata violazione dell´art. 107 D.Lgs. n. 267 del 2000 e "sollevando, rilievi dello stesso tenore, uguali ed identici anche nella punteggiatura, a quelli pure sollevati dal sindaco L.";
2) che la 9 R.A. s.r.l. aveva conseguito l´autorizzazione unica per la costruzione e l´esercizio dell´impianto fotovoltaico, in assenza del presupposto della disponibilità del suolo su cui realizzare l´impianto, avendo P. - esperto conoscitore delle procedure riguardanti le energie alternative - falsamente dichiarato, nell´ambito della conferenza di servizi, "di avere la disponibilità delle aree, in virtù di regolare contratto stipulato con i relativi proprietari", nonostante la società si fosse limitata a stipulare con i sigg. A.G. e M.N. un contratto preliminare con cui questi ultimi si erano impegnati a costituire sul fondo in questione il diritto di superficie, di servitù di cavidotto, elettrodotto ed accesso in favore della E. S.R.L., cui non aveva fatto seguito la stipula dei contratti definitivi nel termine indicato nel predetto preliminare;
3) che l´argomentazione del GUP, secondo cui il dubbio sulla sussistenza del dolo in capo al P. deriverebbe, tra l´altro, dalla natura intricatissima della "questione relativa alla sussistenza o meno degli usi civici sui relativi terreni, che ha dato luogo negli anni ad un robusto contenzioso dinanzi alle più svariate autorità giudiziarie" sarebbe erronea, sull´assunto che "P. non ha giammai invocato la complessità delle questioni legate al gravame di uso civico; né si è difeso adducendo l´ignoranza delle questioni legate all´uso civico; al contrario ha preso netta posizione contrastando insieme al sindaco ed al P. l´assunto accusatorio sotto il profilo oggettivo, mostrando di ben conoscere le vicende degli usi civici con il richiamo di pareri - pure invocati dallo stesso sindaco, come quello del perito demaniale O. e/o del funzionario regionale Musicco e/o di altri enti (cfr. memoria del P. depositata all´udienza del 7.3.2014 e del sindaco M.L. prodotta al P.M. e al GUP)";
4) che, sotto il profilo della contestata violazione dell´art. 12 comma 7 D.Lgs. n. 387 del 2003 (relativa all´omessa valutazione della compatibilità tra l´insediamento e le caratteristiche dell´area), A.G. - "d´accordo e/o su consiglio del P. esperto conoscitore del procedimento amministrativo in materia di impianti di fotovoltaico" - il 26 novembre 2008, quindi dopo la conclusione del preliminare e l´avvio del procedimento per il rilascio dell´autorizzazione - aveva inoltrato in modo fraudolento domanda all´Ufficio Provinciale dell´agricoltura di Taranto con cui aveva chiesto l´autorizzazione allo svenimento delle piante di ulivi insistenti sulle aree già destinate all´insediamento industriale, sul falso e fraudolento presupposto che le predette piante interagivano negativamente con l´agrumeto, e, quindi, a fini di miglioramento fondiario e per ragioni di ordine agronomico e, dopo l´ottenimento dell´autorizzazione all´abbattimento degli ulivi, aveva proceduto "di concerto con il P.", all´abbattimento anche dell´agrumeto; che quindi, "P. aveva utilizzato la truffaldina autorizzazione all´abbattimento delle piante di ulivo - ottenuta a fini agronomici - per ottenere il successivo parere di compatibilità urbanistica da parte del competente ufficio regionale, che otteneva in data 7 settembre 2009";
5) che il GIP aveva, altresì, omesso di valutare che l´autorizzazione in questione era stata rilasciata in violazione dell´art. 142 lett. h) del D.Lgs. n. 42 del 2004, ricadendo l´area in questione fra quelle elencate nell´art. 142 lett. h) del D.Lgs. n. 42 del 2004.
L´appellante chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell´imputato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione.
Il Procuratore Generale, a sua volta, censurava l´argomentazione del GUP che fondava il dubbio in ordine all´elemento psicologico del reato sulla complessità giuridica della questione relativa all´esistenza sull´area de qua degli usi civici, evidenziando che l´imputato, lungi dal dedurre la complessità giuridica delle questioni connesse alla sussistenza dell´uso civico, aveva ritenuto di dovere assumere una posizione processuale non dissimile da quella scelta dal coimputato "tant´è che, contestando l´assunto accusatorio, prevalentemente sotto il profilo tecnico-procedimentale ed amministrativo, ha di fatto dimostrato di ben conoscere le questioni sottese le vicende negli usi civici, richiamando taluni precedenti giurisprudenziali, la dottrina e, significativamente, i pareri espressi dal tecnico demaniale O. e dai responsabili della Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia; deduceva la carenza motivazionale della sentenza, nella parte in cui il GUP aveva del tutto pretermesso l´esame delle violazioni di legge e regolamenti contestate nel capo di imputazione, in ordine alle quali P. aveva dedotto ed eccepito osservazioni non dissimili da quelle sollevate dal sindaco L.; evidenziava che inspiegabilmente il GUP aveva omesso di prendere in considerazione alcune circostanze definite dallo stesso giudicante "maliziose infedeltà, come l´attestazione della disponibilità dei terreni, e quelle determinatesi sollecitando condotte altrui come nel caso dell´espianto delle essenze arboree protette", che, a parere dell´appellante, offrivano invece una chiave di lettura della intricata vicenda.
Il 23 maggio 2016 il difensore delle parti civili costituite depositava una corposa memoria difensiva, in cui si assumeva, all´esito di un´articolata disamina delle normative di riferimento e dell´iter procedimentale che aveva condotto al rilascio della autorizzazione di cui all´imputazione, che P. "esperto operatore del settore delle energie alternative e quindi conoscitore dei relativi procedimenti amministrativi" non potesse considerarsi scriminato da una presunta ignoranza delle leggi e dei regolamenti, posto che egli "aveva preso netta posizione assieme al sindaco L. anche sulla contestata violazione dell´art. 54 L.R. n. 14 del 2004, richiamando gli stessi atti indicati dal sindaco L. e dallo stesso P., come il parere del perito demaniale O., gli atti delle verifiche demaniali riguardanti il comune di Palagianello, l´elenco delle affrancazioni, nonché il parere del funzionario regionale Musicco". Al riguardo, i difensori delle parti civili osservavano che, a seguito dell´approvazione della L.R. n. 14 del 2004, il comune di Palagianello, interpretando erroneamente l´art. 54 della L.R. n. 14 del 2004, aveva adottato, su errata indicazione del perito O., la DGM n. 26 per l´affrancazione dei canoni dei terreni gravati da uso civico (prodotta dal P.), facendo applicazione della quale il Dirigente dell´Ufficio tecnico del medesimo comune aveva proceduto ad affrancare illegittimamente, ma in buona fede, con proprie determinazioni, numerosi livelli, per l´intero anno 2005 fino al mese di marzo 2006, bloccando le affrancazioni il 23 marzo 2006 a seguito del deposito della relazione peritale d´ufficio del CTU Buonomo avvenuta il 23 marzo 2006, nelle cause in cui era coinvolto il comune, davanti al Commissariato degli usi civici, che aveva concluso per "la non ricorrenza per il comune di Palagianello dei presupposti per l´applicazione dell´art. 54 L.R. n. 14 del 2004", cui aveva fatto seguito la sentenza n. 1/2006 nel processo RG n. 384/2004, depositata il 16 novembre 2006; aggiungeva che, sebbene a seguito di tali atti, gli amministratori e i funzionari comunali avessero bloccato le affrancazioni, dopo la stipula del preliminare tra A.G., madre dell´assessore comunale M.N., e la 9 R.A. srl, il N., con la regia del sindaco L. e il dirigente dell´UTC, pur consapevoli dell´impossibilità di poter realizzare sul terreno della G. la struttura industriale per la presenza di vincoli di uso civico e paesaggistico non rimovibili con l´art. 54 della L. n. 14 del 2004, avevano posto in essere una serie di atti illeciti finalizzati ad aggirare e superare il rigore dei predetti vincoli: in particolare, essendo ancora pendente davanti al Commissario agli usi civici la causa RG 383/2003 promossa dai Petrera avente analogo oggetto - in cui il CTU aveva accertato non ricorrere per il comune di Palagianello i presupposti per l´applicazione dell´art.- 54 della L.R. n. 14 del 2004 - tentavano in tutti i modi di impedirne la decisione, avviando trattative con i privati ricorrenti per una definizione transattiva della controversia e cercavano di coinvolgere nel preordinato disegno tutti gli altri occupatori di beni comunali gravati da uso civico, interessati alle affrancazioni, invitandoli con un manifesto pubblico - predisposto dall´Ufficio Usi Civici Comunale del 9 luglio 2009 ad avvalersi del disposto di cui all´art. 54 L.R. n. 54 del 2004, fino a quando il dirigente dell´UTC, su domanda della G., aveva affrancato con la Det. n. 73 del 2010 del 16 gennaio 2010 i terreni dalla stessa occupati "con la copertura delle simultanee affrancazioni parimenti illecite concesse ad altri occupanti di terreni demaniali". Sostenevano i difensori che "di tanto era consapevole P. essendo state riavviate le affrancazioni a seguito del manifesto pubblico del luglio 2009, allorchè P. aveva già concluso nel gennaio 2008 il preliminare con il N. e la G. e i rapporti con il Sindaco si erano ormai consolidati". Con riferimento alla contestazione della violazione dell´art. 12 comma 7 D.Lgs. n. 387 del 2003, relativa all´omessa valutazione della compatibilità tra l´insediamento e le caratteristiche dell´area, i difensori delle parti civili deducevano "la malafede" dell´imputato dalla circostanza che egli avesse depositato presso la cancelleria del GUP, in data 21 maggio 2014, una relazione ambientale, peraltro non esaminata nella conferenza di servizi, comunque inidonea a sostituire la preventiva valutazione di compatibilità richiesta dalla citata norma.
All´udienza del 30 maggio 2016 la Corte, su richiesta della difesa dell´imputato acquisiva, limitatamente alla sua utilizzabilità quale prova del fatto storico da essa rappresentato, la sentenza in data 24 maggio 2016 del Commissariato per gli usi civici della Regione Puglia nella procedura n. 2/2011 R.G. promossa dalle parti civili contro il comune di Palagianello, con cui veniva dichiarata l´inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. A seguito di dichiarazioni spontanee dell´imputato, le parti concludevano come da verbale e il processo veniva rinviato per repliche.
All´udienza del giorno 11 luglio 2016, la Corte, avendo le parti rinunciato alle repliche, pronunciava il dispositivo di sentenza riservando il deposito della motivazione in novanta giorni.
Reputa la Corte che gli appelli proposti e le articolate argomentazioni svolte dalle difese delle parti civili non siano idonei a scalfire la correttezza della decisione assunta dal primo giudice, che deve essere, pertanto, confermata.
Sulla base degli atti di indagine acquisiti i fatti possono essere ricostruiti nei termini seguenti:
il 15 aprile 2008, la società E. s.r.l. (denominata a far data dal 20 maggio 2009 9 R.A. S.r.l.) presentava richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione e all´esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 8,00 MW, e opere connesse, da realizzarsi nel comune di Palagianello, località "Masseria Martellotta" (TA), in terreni di proprietà di A.G. e, in minima parte, del figlio di costei, M.N., all´epoca dei fatti assessore all´agricoltura ed energie alternative del comune di Palagianello;
l´8 settembre 2009 si teneva la prima riunione della conferenza di servizi, all´esito della quale erano stati rilasciati i nulla osta delle amministrazioni interessate dall´intervanto, tra le quali: la Regione Puglia - Aree Politiche per l´Ambiente, le reti e la qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot. n. (...) del 18.9.2009. per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, che rilevava che l´impianto ricadeva in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, né soggetto a tutela paesaggistica; la Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura prot. n. (...) del 27 luglio 2009 che evidenziava "che nessun parere deve essere espresso in merito all´impianto fotovoltaico in quanto sui fondi interessati non insistono attualmente O. o altre colture arboree per il cui abbattimento è d´obbligo acquisire apposita autorizzazione"; con particolare riguardo a tale aspetto, il 26 novembre 2008, la Ditta G.A., concedente i fondi per la realizzazione dell´impianto in questione, aveva presentato domanda per ottenere l´autorizzazione all´abbattimento e al successivo reimpianto in altre proprietà aziendali di 950 alberi di ulivo insistenti, quali frangivento di agrumeti, sulle particelle interessate dall´intervento, adducendo, quale motivazione, l´eliminazione degli aspetti negativi correlati alla vicinanza tra i frangivento e i primi filari di agrumi, con la successiva realizzazione di un nuovo impianto di oliveto intensivo su vicine proprietà aziendali; la richiesta autorizzazione veniva rilasciata con atto del 23 marzo 2009, con obbligo di successivo reimpianto su altre proprietà aziendali, trattandosi di olivi di circa trenta anni di età e di tipo non contemplato tra quelli da tutelare ai sensi della L.R. n. 14 del 2007 relativa agli olivi e O. monumentali plurisecolari (cfr. missiva del Dirigente Ufficio Provinciale Agricoltura Taranto);
il 14 settembre 2009, su istanza della 9 R.A. s.r.l., il responsabile del settore tecnico urbanistico del comune di Palagianello, Arch. A.D., rilasciava il nulla osta al vincolo paesaggistico in relazione al progetto per l´esecuzione dei lavori di un "Cavidotto interrato di media tensione, in prossimità del Regio Tratturello Bradano Palagiano per un tratto di circa 1300 mt., per allaccio impianto fotovoltaico sito nel comune di Palagianello - Masseria Martellotta";
il 12 novembre 2009 venivano stipulati tra il legale rappresentante della società interessata, A.P., la regione Puglia, nella persona del Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo D.P. e il comune di Palagianello, nella persona del sindaco M.L., l´atto di impegno e la convenzione per la costruzione e l´esercizio di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile (fotovoltaico) di cui si tratta;
con Det. n. 613 del 24 dicembre 2009 del Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo D.P., veniva rilasciata l´Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell´impianto in questione, ai sensi del comma 3 di cui all´art. 12 D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003;
il 25 gennaio 2010 A.G. presentava richiesta di "affrancazione dei canoni livellari" costituiti sui terreni contrassegnati al foglio (...), p.lla (...) (interessati dall´intervento in questione);
- il 25 gennaio 2010, visto il parere positivo del perito demaniale, dr. L.O., il dirigente del settore tecnico, nella persona del funzionario incaricato, A.M., concedeva la richiesta affrancazione.
L´imputato, nel corso dell´esame reso all´udienza preliminare, affermava di non essere a conoscenza dell´esistenza di usi civici sull´area interessata dall´intervento in esame, aggiungendo al riguardo che le tavole tematiche allegate al progetto, tra cui le tavole del PUT regionale, non riportavano minimamente la presenza di tale tipo di vincoli; asseriva di essersi limitato a seguire l´iter autorizzativo normalmente seguito anche per altri impianti, ottenendo tutte le autorizzazioni richieste dalla legge; aggiungeva, quanto alla contestata violazione dell´art. 107 TUEL, che in tutte le convenzioni sottoscritte in Puglia, almeno cinque o sei, il comune era stato sempre rappresentato dal sindaco, sottoscrittore dell´atto, salvo che in un caso, relativo ad una convenzione stipulata con il comune di Taranto, in cui il Sindaco aveva delegato un altro soggetto.
Tanto premesso in punto di fatto, non può prescindersi in questa sede da un esame delle singole violazioni di legge oggetto di specifica contestazione, che il giudice di primo grado ha ritenuto di omettere, incentrando le proprie valutazioni sul rilevato difetto di prova in ordine al contributo concorsuale dell´imputato alla perpetrazione dell´ipotizzato abuso di ufficio. Pur condividendo nella sostanza le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, sotto un profilo metodologico, non ci si può esimere dall´affrontare il profilo della sussistenza o meno delle violazioni contestate, tanto più che, all´esito di tale disamina, reputa la Corte che il perimetro delle ipotizzate violazioni vada ridimensionato e ricondotto, unicamente, alla dedotta violazione della normativa in materia di usi civici.
Nell´affrontare la contestata violazione dell´art. 107 TUEL, è opportuno premettere il quadro normativo, regionale e locale, in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
L´art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003 prevede che la costruzione e l´esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati, tra l´altro, da energia solare, sono soggette ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione. La citata autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento al quale partecipano le amministrazioni interessate svolto nel rispetto dei principi di cui alla L. n. 241 del 1990, e, in particolare, a conclusione di una conferenza di servizi decisoria (art. 4 comma 1 L.R. Puglia n. 31 del 2008).
Con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 gennaio 2007 n. 35 la Regione Puglia ha adottato una direttiva recante disposizioni ed indirizzi per la realizzazione e la gestione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, prevedendo, tra l´altro, l´obbligo per il proponente di sottoscrivere con gli enti territoriali interessati un atto di impegno riguardante la fase di realizzazione dell´impianto (par. 2.3.5), nonché una convenzione inerente la fase di conduzione dell´impianto (par. 2.3.6). Tali atti presuppongono l´esito favorevole della conferenza di servizi e implicano l´assunzione di obblighi da parte del proponente nei confronti degli enti pubblici Territoriali che assumono rilievo nella procedura, nonché nella suddivisione fra gli enti dei compiti relativi alla sorveglianza sull´adempimento degli impegni ad opera del proponente.
Con deliberazione n. 4 del 23 febbraio 2009, il comune di Palagianello ha adottato un regolamento comunale per l´installazione degli impianti fotovoltaici nel territorio comunale in cui, in ossequio alle suddette indicazioni del regolamento regionale n. 35/2007, ha deliberato di approvare l´allegato schema di convenzione e di autorizzare il Dirigente dell´Ufficio Tecnico Comunale Settore Urbanistica, in nome e per conto dell´Amministrazione Comunale, a sottoscrivere l´apposita convenzione, stabilendo, nel contempo, che il Responsabile del Procedimento di Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, salva ogni competenza di legge o di regolamento, è il Dirigente dell´Ufficio Urbanistica, cui sono attribuiti i compiti di attuazione dell´obiettivo programmatico definiti con lo stesso regolamento. Al citato regolamento comunale è allegato uno schema di convenzione in cui si prevede che il "comune" sia rappresentato dal Responsabile dell´Area Tecnica.
Ciò posto, è indubbio che il richiamato regolamento comunale (pur nel silenzio sul punto del regolamento regionale che si limita a richiamare il "Comune interessato") individua nel Responsabile dell´Area Tecnica (e non nel sindaco) il responsabile del procedimento ed il soggetto espressamente autorizzato a sottoscrivere la convenzione con il proponente prevista dalla delibera regionale.
Tuttavia, pur ravvisandosi siffatta violazione/irregolarità, non può che convenirsi con la difesa dell´imputato nel ritenere che alcun nesso causale è ravvisabile tra la dedotta violazione del regolamento comunale e l´evento del reato, costituito dall´ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dal rilascio dell´autorizzazione unica.
Infatti, posto che l´autorizzazione unica è rilasciata a conclusione di un procedimento condotto secondo il modello procedimentale della conferenza di servizi decisoria, nel caso di specie, l´apporto decisorio del comune ai fini del rilascio di detta autorizzazione si era esaurito con la conclusione dei lavori della conferenza di servizi alla quale aveva preso parte il Dirigente del Settore Urbanistica ed Attività Produttive del comune di Palagianello, quale responsabile del procedimento. L´atto di impegno e la convenzione, in quanto atti conseguenti alla decisione favorevole assunta nella conferenza di servizi, non erano, pertanto, suscettibili di spiegare alcun effetto sul rilascio della stessa autorizzazione.
Ritenuta, pertanto, l´irrilevanza della dedotta violazione di legge ai fini della consumazione del reato, Va, poi, evidenziato che, come risulta dagli atti prodotti dalla difesa, il comune di Palagianello (come anche i comuni di Grottaglie e Lizzano) anche in altre convenzioni relative all´installazione di impianti fotovoltaici era stato rappresentato dal sindaco, in ossequio ad una prassi evidentemente consolidata. Non può, quindi, dubitarsi del fatto che P., in sede di sottoscrizione dell´atto di impegno e della relativa convenzione con gli enti interessati, confidasse nella piena regolarità dell´atto, anche sotto il profilo della competenza dei soggetti firmatari, anche alla luce della circostanza che, in occasione di altre stipule, i comuni interessati erano rappresentati dai rispettivi sindaci.
Parimenti, la Corte non reputa sussistente la contestata violazione dell´art. 12 comma 7 D.Lgs. n. 387 del 2003 con riferimento alla "omessa valutazione della compatibilità tra l´insediamento e le caratteristiche dell´area", considerato che il Dirigente dell´Ufficio Provinciale Agricoltura era stato regolarmente convocato nella conferenza di servizi e si era pronunciato in senso favorevole, rilevando che nessun parere doveva essere espresso dall´ufficio in quanto sui fondi interessati non insistevano "O. o altre colture arboree per il cui abbattimento è d´obbligo acquisire apposita autorizzazione".
Non assume rilevanza, al riguardo, quanto dedotto dalle difese delle parti civili in merito al presunta "frode" attuata dalla proprietaria dei terreni nel richiedere l´autorizzazione all´abbattimento degli alberi di ulivo in ragione di dedotti interessi agronomici (e non in correlazione con l´installazione dell´impianto fotovoltaico), attenendo tale vicenda ad aspetti che, pur eventualmente suscettibili di assumere rilevanza penale, non solo non sono stati oggetto di alcun approfondimento istruttorio, ma sono del tutto estranei all´odierna imputazione. D´altro canto, non va sottaciuto che, sul punto, lo stesso consulente del Pubblico Ministero, ha riconosciuto la piena regolarità del procedimento amministrativo diretto all´ottenimento della suddetta autorizzazione, evidenziando che gli olivi spiantati risultavano essere stati regolarmente reimpiantati e/o rimpiazzati con altri alberi su altre superfici della stessa proprietà e che l´agrumeto poteva essere espiantato perché, per tale tipo di coltura, non vi sono particolari prescrizioni o vincoli.
A diversa conclusione si ritiene doversi pervenire in merito alla dedotta violazione della normativa in materia di usi civici.
Non può dubitarsi del fatto che le aree interessate dall´intervento industriale fossero gravate da usi civici, come si desume dalle argomentazioni, tecnicamente corrette, svolte dal consulente del Pubblico Ministero (cfr. pagg. 31 e ss. della relazione di consulenza, in atti), e come risulta dal fatto che, successivamente al rilascio della autorizzazione, la stessa proprietaria dei terreni presentava richiesta di affrancazione, che, previo parere positivo del perito demaniale, veniva accolta.
Ciò posto, è indubbio che l´autorizzazione di cui si discute fu rilasciata in violazione dell´art. 8 lett. G del regolamento comunale sul fotovoltaico approvato con la delibera del comune di Palagianello n. 4 del 23 febbraio 2009, che prescrive che: "/ terreni su cui dovranno realizzarsi gli impianti di fotovoltaico dovranno risultare affrancati da ogni tipo di gravame (livello o uso civico) a favore del Comune", dal momento che, al momento del rilascio dell´autorizzazione, il presupposto dell´affrancazione non sussisteva. E´ quantomeno sospetta la circostanza che, in sede di conferenza di servizi, non veniva affatto rilevata la presenza di vincoli derivanti da usi civici, essendosi tutte le competenti amministrazioni pronunciate nel senso dell´inesistenza di vincoli ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione.
Nè può attribuirsi efficacia sanante alla tardiva determina di affrancazione n. 73 del 26 gennaio 2010, posto che non solo il prescritto presupposto non sussisteva al momento del rilascio dell´autorizzazione, ma, in sede di conferenza di servizi, il rilascio dell´autorizzazione (o quantomeno la realizzazione dell´impianto) non era stato nemmeno condizionato al conseguimento della affrancazione. Come evidenziato dal consulente tecnico, d´altra parte, i terreni ricadenti nell´agro del comune di Palagianello alla località "Conocchiella" individuati con le particelle n. (...) (ex (...)) del foglio n. (...), appartenenti al "Demanio Universale" di Palagianello, non potevano essere affrancati per mancanza di legittimazione, posto che la legittimazione approvata con L.R. n. 14 del 2004, non poteva avvenire nei confronti dell´originario proprietario dei terreni (perché all´epoca deceduto), né nei confronti di A.G., poiché nell´elenco dello stato degli occupatori, redatto nel 1957 e riproposto dal dr. O., non comparivano le particelle (...), né compariva il nome della G.. Ciò posto, ritenuto di poter condividere l´impostazione accusatoria secondo cui la sussistenza di usi civici sui terreni in oggetto ostava, in base alla normativa regionale e locale, alla realizzazione dell´impianto di cui all´imputazione (e ridimensionato in tal modo l´ambito delle violazioni contestate), reputa la Corte che l´iter logico seguito dal giudice di primo grado per pervenire all´esclusione della responsabilità dell´imputato in ordine al reato ipotizzato sia del tutto corretto e condivisibile.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, "ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto dell´abuso di ufficio, l´esistenza di una collusione tra lo stesso privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell´uno ed il provvedimento dell´altro, essendo necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, nonché altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata seguita quanto meno dall´accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell´atto illegittimo" (in questo senso, ex plurimis, Cass. Sez. 6, sent. del 21/05/2009, Bonito ed altro, Rv. 245010; Cass. Sez. 6, sent. del 14/06/2007, Serione altri, Rv. 239029; Cass, Sez. 6, sent. del 1/12/2003,Celiano, Rv.227260; Cass. Sez. 6, sent. del 14 giugno 2013, dep. 19 giugno 2013, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 37880 dell´ 11/07/2014).
Orbene, nella vicenda ih esame, non sono emersi rapporti personali pregressi o altri elementi fattuali significativi che consentano di ipotizzare un accordo tra il P., il sindaco del comune di Palagianello e il dirigente regionale volto, con la complicità degli altri tecnici intervenuti a vario titolo nella complessa procedura, a far conseguire al predetto imputato un indebito vantaggio economico; né vi è prova di pressioni eventualmente poste in essere dal medesimo P. dirette a sollecitare o persuadere i pubblici funzionari per sviarne l´operato secondo i fini perseguiti dalla società di cui era il legale rappresentante.
Non colgono nel segno le deduzioni svolte dagli appellanti dirette ad assumere aprioristicamente l´esistenza di un rapporto collusivo tra il P. ed i pubblici ufficiali intervenuti nel complesso procedimento amministrativo sul mero presupposto degli indubbi benefici economici che il primo, quale legale rappresentante della 9 R.A. s.r.l., avrebbe tratto dalla illegittima autorizzazione, in ragione dell´ "importanza dell´investimento" e della "rilevanza" degli interessi patrimoniali della predetta società "non meno cospicui di quelli dell´assessore comunale e dei suoi familiari". L´interesse all´ottenimento dell´autorizzazione è, difatti, di per sé connaturato alla presentazione della richiesta e, al di là di mere ipotesi congetturali, inidoneo a comprovare in via presuntiva il concorso del privato nel reato, in difetto di elementi fattuali concreti che consentano di sostanziare contegni specifici espressivi, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell´esistenza di un siffatto accordo collusivo.
D´altro canto, l´esistenza di tale accordo non può certo desumersi dalla presunta condotta "maliziosa" relativa alla attestazione da parte del P. della disponibilità dei terreni, pur a fronte della stipulazione di un mero contratto preliminare - di cui, peraltro, l´imputato ha fornito una ragionevole giustificazione in sede di dichiarazioni spontanee rese nel presente giudizio, correlandola ad una prassi d´impresa rispondente ad esigenze di economicità - trattandosi di una vicenda che, pur se astrattamente suscettibile di rivestire rilevanza penale, ove adeguatamente approfondita, non assume certamente alcuna rilevanza causale rispetto ai fatti, ben diversi, oggetto di contestazione nel presente procedimento.
Parimenti irrilevante, sotto tale profilo, si reputa la presunta frode perpetrata dalla G. nell´addurre motivazioni di ordine agronomico per ottenere l´autorizzazione all´espianto degli alberi di ulivo insistenti sui terreni da destinare all´installazione dell´impianto fotovoltaico. Anche in tal caso, trattasi di vicenda che è del tutto estranea alle imputazioni oggetto del presente procedimento e che, al più, dimostra unicamente l´interesse della proprietaria dei terreni a precostituirsi le condizioni per il buon esito del procedimento, senza che sia possibile desumere dalla mera coincidenza dell´interesse della proprietaria dei terreni e del P. - se non, anche in tal caso, con il ricorso a mere ipotesi congetturali (quali quelle formulate dalle difese delle parti civili) - un possibile concorso di quest´ultimo nell´altrui condotta, anche solo sotto forma di pressione o sollecitazione.
Infine, non può che convenirsi con il GUP laddove ha rilevato che l´oggettiva complessità giuridica della questione relativa alla sussistenza o meno, sui terreni interessati dall´intervento industriale de quo, di usi civici e della loro avvenuta o meno affrancazione "rende logicamente impossibile smentire l´imputato, lì dove afferma di essersi limitato, nella sua qualità di progettista e rappresentante legale dell´azienda, a presentare le relative autorizzazioni, né più né meno di come avvenuto in altri casi analoghi", ove si consideri che la documentazione allegata al progetto presentato dalla società (in particolare un elaborato sui vincoli ambientali estratti dalla cartografia ufficiale del PUTT della Regione Puglia e il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Palagianello) non contemplavano l´esistenza di vincoli legati agli usi civici, e che, in sede di conferenza di servizi, le amministrazioni istituzionalmente preposte a verificare l´esistenza di tale tipo di vincoli ne avevano escluso l´esistenza, concedendo i relativi nulla-osta.
Del tutto priva di rilievo è poi l´argomentazione secondo cui la consapevolezza del P. dell´esistenza degli usi civici e la sua approfondita conoscenza della relativa questione dovrebbe desumersi dal contenuto della memoria redatta dal suo difensore e depositata nel corso del giudizio di primo grado, dovendosi tenere ben distinte la difesa tecnica (svolta dal difensore sulla base delle specifiche competenze giuridiche) e la difesa che l´imputato può legittimamente esplicare nelle sedi a ciò deputate, come fatto dal P. nel corso dell´esame reso, laddove ha dichiarato di non aver avuto conoscenza dell´esistenza di vincoli derivanti da usi civici e di aver fatto affidamento sui pareri positivi al riguardo rilasciati dalle competenti amministrazioni.
Parimenti inconsistente si reputa l´argomentazione degli appellanti che intende desumere l´esistenza di un accordo collusivo tra pubblici ufficiali e privato dalla condivisione della medesima linea difensiva nel corso del giudizio, anche con riferimento alle questioni relative alle contestate violazioni di legge, attenendo tali aspetti a strategie difensive che certamente non possono assumere rilievo ai fini della prova dei fatti contestati.
In conclusione, reputa la Corte che gli elementi di prova acquisiti non consentano di affermare il consapevole concorso del P. nel reato ipotizzato.
Per tali motivi, la sentenza impugnata non può che essere confermata.
Il complessivo carico di lavoro giustifica il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
La Corte, visto l´art. 605 c.p.p.,
conferma la sentenza emessa in data 27.5.2014 dal GUP del Tribunale di Taranto nei confronti dell´imputato P.A., appellata dalla Procura della Repubblica di Taranto e dalla Procura Generale della Repubblica in sede.
Indica in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Taranto, il 11 luglio 2016.
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2016.